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Circolare n. 15350/117/2 del 6 marzo 2021

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Circolare n  15350 117 2 del 6 marzo 2021

Circolare Min. Interno n. 15350/117/2 del 6 marzo 2021

ID 13022 | 06.03.2021

Vale qui ricordare, in proposito, che le limitazioni agli spostamenti interregionali e intercomunali, trovano applicazione, in attuazione dell'articolo 2 del citato decreto-legge n,15/2021, fino alla data del 27 marzo del corrente anno.

Rispetto ai precedenti decreti presidenziali adottati in materia il nuovo d.P.C.M. conferma in larga parte le misure attualmente in vigore, proponendo tuttavia un nuovo ordine espositivo dei precetti, in quanto le varie disposizioni risultano ora declinate in 56 articoli, suddivisi in 8 Capi e riassunti nei rispettivi contenuti da rubriche descrittive dei singoli ambiti applicativi.

Atteso il permanere dell'esigenza di modulare gli interventi di contrasto alla pandemia in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori, graduando la severità delle misure in base alla maggiore diffusione del virus e alla capacità di tenuta dei servizi sanitari, anche il decreto in esame ha previsto un regime differenziato, correlato ai diversi scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive: zona bianca, zona gialla, zona arancione e, infine, zona rossa.

Va peraltro evidenziato che, nella nuova architettura del decreto, il Capo I, contenente gli articoli da 1 a 6, reca le misure di contenimento del contagio che trovano applicazione sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dallo scenario di rischio in cui i singoli territori vengano a collocarsi.

Fra tali misure, che non presentano modifiche sostanziali rispetto all'attuale disciplinai si richiamano, in particolare, le prescrizioni concernenti l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il distanziamento interpersonale (art. 1), nonché il già ricordato divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni e province autonome, quale che sia il relativo colore. (art. 2).

Zona Bianca (Capo II, art. 7)

Uno specifico capo, peraltro recante un unico articolo, è dedicato alla zona bianca che, introdotta dal decreto legge 14 gennaio 2021, n.2 e dal d.P.C.M. di pari data e così denominata dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, si aggiunge a1I'originaria tripartizione comprendente le zone gialla, arancione e rossa. Ai sensi dell’art 7 del nuovo d.P.C.M. - la cui applicazione è stata anticipata al 3 marzo 2021 - all'interno della zona bianca viene prevista, in ragione del più basso livello di rischio epidemiologico, da attestarsi con ordinanza del Ministro della Salute, la cessazione delle misure restrittive stabilite per la zona gialla, ferma restando l'applicazione delle generali misure anti-contagio, nonché dei protocolli e delle linee-guida allegati ald.P.C.M

In zona bianca, in ogni caso, restano sospesi gli eventi e le attività implicanti assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. Si fa altresì rilevare che il comma 2 del citato art. 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un Tavolo tecnico permanente composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, dell'Istituto superiore di sanità e delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare , attraverso il monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti contagio nei territori inseriti in zona bianca, il permanere delle condizioni che hanno detero1inato tale classificazione e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.
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