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Disegno di Legge Europea 2017

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Disegno di  Legge Europea 2017

Disegno di legge - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

AC. 4505 B

Il disegno di legge europea 2017 (C. 4505-B), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, è all'esame della Camera in seconda lettura, limitatamente alle modifiche agli articoli 12 e 16 apportate dall'Assemblea del Senato.

La prima modifica approvata dal Senato ha ad oggetto l'articolo 12 riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, che prevede disposizioni di attuazione della direttiva 2015/2203/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio.

La seconda modifica approvata dal Senato concerne l''articolo 16 che integra le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque - al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee - onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.

Dopo il passaggio al Senato il provvedimento attende ora l’approvazione definitiva da parte della Camera.

Iter

- Prima Lettura Camera
Disegno di legge C. 4505 Presentato il 19 maggio 2017
- Iter in Commissione
Esame in Commissione (iniziato il 1° giugno 2017 e concluso il 5 luglio 2017)
- Iter in Assemblea
Discussione in Assemblea (iniziata il 10 luglio 2017 e conclusa il 20 luglio 2017. Approvato)
- Prima lettura Senato
Disegno di legge ( S. 2886) Trasmesso dalla Camera il 21 luglio 2017
- Seconda lettura Senato
Disegno di legge C. 4505-B Trasmesso dal Senato l'11 ottobre 2017
- Iter in Commissione
Esame in Commissione (iniziato il 18 ottobre 2017 e concluso il 25 ottobre 2017)

Si riportano di seguito alcune delle modifiche afferenti:

- disposizioni in materia di salute (disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele),

- in materia di tutela dell'ambiente - TUA (disposizioni in materia di tutela delle acque - monitoraggio delle sostanze chimiche, corretta attuazione della direttiva 91/271/ CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici e disposizioni in materia di emissioni industriali).

- ed altre disposizioni riguardanti, in particolare,  l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, che prevedono la ricostituzione delle Commissioni di esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione degli ascensori.

Nel dettaglio:

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 15. Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità). –  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 48, paragrafi 1 e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE

 

Art. 16. Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI

All’articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell’allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all’adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell’allegato 1 alla parte terza. Le autorità di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori»

ART. 17. Corretta attuazione della direttiva 91/271/ CEE in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici).

1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili », le parole: « Potenzialità impianto in A.E. » sono sostituite dalle seguenti: « Carico generato dall’agglomerato in A.E. ».
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

ART. 18. Disposizioni in materia di emissioni industriali – Caso EU Pilot 8978/16/ENVI.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera lbis), dopo le parole: « producano effetti negativi e significativi sull’ambiente » sono aggiunte le seguenti: « o sulla salute umana »; 
b) all’articolo 29-ter, comma 2, le parole:
« sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 »;
c) all’articolo 29-quater, comma 2:
1) le parole: « almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione » sono sostituite dalle seguenti: «, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione »;
2) le parole: « gli elementi » sono sostituite dalle seguenti: « con particolare riferimento agli elementi »;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle proposte di riesame pervenute dalle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell’articolo 29- octies, comma 4, ovvero dal sindaco ai sensi del comma 7 del presente articolo »;
d) all’articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le parole: « consultazioni condotte » sono inserite le seguenti: « , anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell’articolo 32-bis, »;
e) all’articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate
più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata
a cura dell’autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente sospensione»;
f) all’articolo 32-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell’Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall’articolo 26,
paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l’esercizio di attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del presente decreto »;
g) all’articolo 237-ter, comma 1, lettera
b), dopo la parola: « caldaie, » sono inserite le seguenti: « le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi, »; h) all’articolo 237-ter, comma 1, lettera
c), le parole: « le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi » sono sostituite dalle seguenti: « le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi »; i) all’articolo 237-sexies, comma 3, lettera
a), le parole: « Allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Allegato 1 »;
l) all’articolo 237-sexies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. L’autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione »;
m) all’articolo 237-nonies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’Allegato 1, paragrafo A »;
n) all’articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: « possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell’impianto di » sono inserite le seguenti: « incenerimento o »;
o) all’articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: « ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile » sono inserite le seguenti: « all’autorità competente e »;
p) all’articolo 273, comma 5, all’alinea e alla lettera b), la parola: « 2023 » è sostituita dalla seguente: « 2022 »;
q) all’articolo 275, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l’autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative »;
r) all’articolo 275, comma 6, le parole: « , individuata sulla base di detto consumo, » sono soppresse;
s) all’articolo 298-bis, introdotto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l’autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel 
contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell’esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato
per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull’ambiente, finché la conformità non sia ripristinata con l’applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis »;
t) all’articolo 298-bis, introdotto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3, le parole: « possono effettuare » sono sostituite dalla seguente: « effettuano »;
u) all’articolo 298-bis, introdotto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell’articolo 29- undecies »;
v) all’allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta:
1) al paragrafo C, punto 1:
1.1) è premesso il seguente periodo:
« Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo. »;
1.2) alla lettera d): 
1.2.1) al secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: « Il campionamento e l’analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN,
si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino 
dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. »;
1.2.2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all’anno. »;
1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: « Non più di 10 valori medi giornalieri all’anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. » è aggiunto il seguente: « I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni
periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall’autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C. »;
2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell’acqua sono eseguite in modo rappresentativo »;
z) al punto 1 del paragrafo C dell’allegato
2 al titolo III-bis della parte quarta:
1) è premesso il seguente periodo:
« Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.»;
2) alla lettera b):
2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il campionamento e l’analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Se non sono disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali
o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. »;
2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all’anno. »;
2.3) all’ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall’autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C. »;
aa) alla parte I dell’allegato II alla parte quinta:
1) al punto 3.1, dopo le parole:
« ossidi di azoto, » sono inserite le seguenti: « il monossido di carbonio, »;
2) al punto 4.4, le parole: « delle polveri » sono sostituite dalle seguenti: « degli ossidi di azoto »;
3) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:
« 5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
- nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e - nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
- nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
- il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell’arco dell’anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite »;
4) il punto 5.3 è soppresso;
bb) alla parte I dell’allegato III alla parte quinta, al punto 3.4, le parole: « In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2, » sono sostituite dalle seguenti:
« In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h, »

CAPO VIII  - ALTRE DISPOSIZIONI

 

ART. 23. Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori

1. Al fine di assicurare l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione previsto dall’articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un’apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in  possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da un’azienda sanitaria locale, ovvero da un’agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali di attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano a tale agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Alla prova teorico-pratica sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al residente e ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni di esame è determinata dal prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame per tutte le domande presentate nella regione allo scopo di razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Gli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, sono abrogati.

4. Il Governo è autorizzato a modificare, con apposito regolamento, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle disposizioni del presente articolo. Alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi del presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

Fonte: Camera dei Deputati

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