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Patentino Fonti Energie Rinnovabili | FER

ID 5809 | | Visite: 70862 | Documenti impianti riservatiPermalink: https://www.certifico.com/id/5809

Patentino FER

Patentino Fonti Energie Rinnovabili | FER

Update scheda completa allegata del 18.06.2018

La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, più conosciuta come “Qualifica FER” è un obbligo introdotto dal "Decreto rinnovabili", Decreto Legislativo 28/2011 e s.m.i. (attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

Impianti FER

Impianti termoidraulici

- biomasse per usi energetici
- pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua calda sanitari)
- sistemi solari termici

Impianti elettrici

- sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici

Certificazione degli installatori e manutentori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili

I soggetti qualificati all’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Decreto Impianti). 

Le lettere a) b) c) e d) indicano i requisiti tecnico-professionali:

- lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea;
- la lettera b) si riferisce ai diplomati;
- la lettera c) ai soggetti in possesso di titolo di formazione professionale;
- lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come operaio specializzato.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
...
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
(a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011;(1)

(1) La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. 15/07/2015, n.162) ha disposto (con l'art. 1, comma 50) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 4, comma 1.

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
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Chi intraprende l’attività risulta quindi automaticamente qualificato con una sola eccezione: coloro che, a far data dal 4 agosto 2013, (data prorogata al il 31 Dicembre 2016, vedi a seguire) a decorrere da tale data o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi di quanto previsto dall’art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (ovvero tramite titolo di formazione professionale), i quali dovranno seguire uno specifico corso di formazione.

La durata minima del percorso di formazione è di 80 ore, di cui 20 ore per il modulo comune e 60 ore (di cui almeno 20 di pratica) per i moduli specifici. Al termine del corso è poi prevista una verifica finale volta ad accertare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste.

Circolare MISE 0020733 del 06.02.2014

Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato, con la Circolare 0020733 del 06.02.2014 che a partire dal 4 agosto 2013, che per avere la "qualifica FER" non basta l'esperienza raggiunta negli anni sul campo, ma è necessaria la frequenza di un corso di formazione.

L'obbligo di partecipare ai corsi di formazione è scattato a partire dal 31 Ottobre 2013, data prorogata dalla legge del Fare (n. 98/2013 di conversione del decreto legge n. 69/2013), data prorogata al il 31 Dicembre 2016 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU n.302 del 30-12-2015 Milleproroghe 2015) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47).

L'obbligo del corso non si applica invece ai soggetti che sono diventati installatori prima della data del 4 agosto 2013.

Obbligo di aggiornamento ogni 3 anni (spettanza regionale)

Con le Linee guida CSR 14/078/CR08bis/C9 Conferenza unificata Stato-Regioni e delle province Autonome del 12 Giugno 2014 è individuato lo standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (fer) - ai sensi D.lgs. 28/2011.

A norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, è previsto l’obbligo di aggiornamento.

Quest’ultimo deve avvenire con cadenza triennale, a decorrere dall’agosto 2013 o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica, e deve avvenire attraverso la partecipazione a specifiche attività formative, nella durata minima di 16 ore. 

Entro 03 Agosto 2013  tutti gli operatori che avevano conseguito la “qualificazione FER” (di cui all’art. 15, c. 1 del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.), sono stati tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento, data prorogata appunto al 31 dicembre 2016 (2).

 Timeline proroga art 15 c. 2 qualifica/aggiornamento

Timeline proroga art 15 c. 2 qualifica/aggiornamento

1. Entro il 1° agosto 2013 (originaria decreto), le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.

2. Data prorogata 31.10.2013 Decreto Legge 63/2013 (G.U. n. 130 del 05 maggio 2013)

Decreto Legge 63/2013 - Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore

3. Data prorogata al 31.12.2013 dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) di conversione del Decreto-Legge 63/2013  (G.U. n. 130 del 05 maggio 2013)

Legge 3 agosto 2013:

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti: 

2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.». (Vedi Risposta MiSe 001465 del 22.01.2014 e Linee Guida CSR Standard formativo installatori impianti FER 24.01.2013 (abrogate da Linee guida CSR 14/078/CR08bis/C9 Conferenza unificata Stato-Regioni e delle province Autonome del 12 Giugno 2014)

4. Prorogata al 31.12.2016 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU n.302 del 30-12-2015 Milleproroghe 2015) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47)

5. Prorogata al 31.12.2019 Conferenza Regioni del 22 dicembre 2016

Conferenza delle regioni - Linee guida standard formativo installazione e manutenzione straordinaria impianti FER del 22.12.2016 16/153/CR7/C9/C6 


...

Nota regioni: 

Es. Regione Emilia Romagna Delibera 1228 2016 ER

Disposizioni per la formazione finalizzata all'aggiornamento degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 15, d.lgs. 28/2011 e s.m.i.

4. I soggetti che hanno ottenuto la qualifica, dovranno effettuare almeno 16 ore di formazione (1a scadenza) entro il 31 luglio 2019 (vedi es. Delibera 1228/2016 Regione ER del 1° Agosto 2016) presso un soggetto autorizzato alla formazione e accreditato dalle Regioni.

5. La scadenza del 31 luglio 2019 prevista dalla Regione Emilia Romagna, vale anche nelle altre regioni, vigendo il mutuo riconoscimento delle rispettive normative.

Linee guida standard formativo installazione e manutenzione straordinaria impianti FER del 22.12.2016 16/153/CR7/C9/C6

5. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

L’aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell’allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.
Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono dal 31 Dicembre 2019 (2).

La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

 

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

(G.U. n. 71 del 28 marzo 2011 S.O. n. 81/L)
....

Art. 15 Sistemi di qualificazione degli installatori

1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 dicembre 2016(2), le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'.

6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.

7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.


...

ALLEGATO 4

(art. 15, comma 2)

Certificazione degli installatori

I sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto all'articolo 11, sono basati sui criteri seguenti:

1. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche:

a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo una procedura trasparente e chiaramente definita;
b) e' assicurata la continuita' e la copertura regionale del programma di formazione offerto dal fornitore;
c) il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica;
d) oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento piu' brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle installazioni;
e) il fornitore di formazione puo' essere il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione;
f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo e' subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.

2. La formazione per il rilascio della qualificazione degli installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacita' richieste per installare apparecchiatura e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilita', essere in grado di offrire un servizio di qualita' e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualita' ecologica.

3. La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici.

4. Punto abrogato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

5. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato della biomassa e comprendere gli aspetti ecologici, i combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche ottimali, il confronto costi/redditivita', nonche' la progettazione, l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa (ad esempio i pellet) e della legislazione nazionale e comunitaria relativa alla biomassa.

6. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato delle pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la conducibilita' termica, le regolamentazioni sull'uso delle risorse geotermiche, la fattibilita' dell'uso di pompe di calore negli edifici, la determinazione del sistema piu' adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo schema dei sistemi. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee relative alle pompe di calore e della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi comprese le caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo caldo, le alte temperature della fonte di calore e l'efficienza del sistema, determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);

ii) comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito della pompa di calore, ivi compreso il compressore, la valvola di espansione, l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni, il lubrificante, il fluido frigorigeno, e conoscenza delle possibilita' di surriscaldamento e di subraffreddamento e di raffreddamento; e

iii) comprensione di base dei principi fisici, di funzionamento e dei componenti delle pompe di calore ad assorbimento e determinazione del coefficiente di prestazione (GUE) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);

iv) capacita' di scegliere e di misurare componenti in situazioni di installazione tipiche, ivi compresa la determinazione dei valori tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la produzione di acqua calda in funzione del consumo di energia, la determinazione della capacita' della pompa di calore in funzione del carico calorifico per la produzione di acqua calda, della massa inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica interrompibile; determinazione di componenti, quale il serbatoio tampone e il suo volume, nonche' integrazione di un secondo sistema di riscaldamento.

7. La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari termici dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato dei prodotti solari, nonche' confronti costi/redditivita' e coprire gli aspetti ecologici, le componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento dei componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse, nonche' la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti solari fotovoltaici e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», nonche' della legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

i) capacita' di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste e applicando i codici e le norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi all'impianto idraulico, all'elettricita' e altri rischi associati agli impianti solari;

ii) capacita' di individuare i sistemi e i componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi compresa la progettazione meccanica, e di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema e la configurazione dei sistemi;

iii) capacita' di determinare la zona, l'orientamento e l'inclinazione richiesti per l'installazione dei sistemi solari fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrita' strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio o del clima, e di individuare i diversi metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (balance of system) necessari per l'installazione;

iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacita' di adattare la concezione elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte le apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di interconnessione adeguato.

Il Servizio di formazione di ENEA:

http://www.formazione.enea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=105

(2) Data prorogata dal 03 Agosto 2013 al 31 Dicembre 2016 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (GU n.302 del 30-12-2015 Milleproroghe 2015) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47).

Un modello di Attestato di Frequenza Corso aggiornamento FER (click download):

Modello Patentino ER

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