Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2017/735

ID 3945 | | Visite: 4877 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/3945

Regolamento (UE) 2017/735

Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione del 14 febbraio 2017 recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico

Metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione istituisce i metodi di prova per determinare le proprietà fisico-chimiche, la tossicità e l'ecotossicità delle sostanze chimiche applicabili ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(2) È necessario aggiornare il regolamento (CE) n. 440/2008 per includervi in via prioritaria nuovi e aggiornati metodi di prova adottati di recente dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) al fine di tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Le parti interessate sono state consultate in merito alla proposta.

(3) L'adeguamento al progresso tecnico contiene venti metodi di prova: un nuovo metodo per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di prova aggiornati e uno nuovo per la valutazione dell'ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per valutare il destino e il comportamento ambientale e quattro metodi di prova nuovi e sette aggiornati per la determinazione degli effetti sulla salute umana.

(4) L'OCSE esamina regolarmente le linee guida relative ai metodi di prova, al fine di individuare quelli che sono scientificamente superati. Tale adeguamento al progresso tecnico elimina sei metodi di prova per i quali le linee guida dell'OCSE corrispondenti sono state soppresse

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 440/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

...

L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 è così modificato:
(1) Nella parte A è aggiunto il seguente capitolo: A.25 COSTANTI DI DISSOCIAZIONE IN ACQUA (METODO DELLA TITOLAZIONE — METODO SPETTROFOTOMETRICO— METODO CONDUTTIMETRICO)
(2) Nella parte B, il capitolo B.5 è sostituito dal seguente: B.5 IRRITAZIONE/CORROSIONE OCULARE ACUTA
(3) Nella parte B, il capitolo B.10 è sostituito dal seguente: B.10 Prova in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi
(4) Nella parte B, il capitolo B.11 è sostituito dal seguente: B.11 Prova di aberrazione cromosomica del midollo osseo nei mammiferi
(5) Nella parte B, il capitolo B.12 è sostituito dal seguente: B.12 Prova sui micronuclei negli eritrociti di mammifero
(6) Nella parte B, il capitolo B.15. è soppresso.
(7) Nella parte B, il capitolo B.16. è soppresso.
(8) Nella parte B, il capitolo B.18. è soppresso.
(9) Nella parte B, il capitolo B.19. è soppresso.
(10) Nella parte B, il capitolo B.20. è soppresso.
(11) Nella parte B, il capitolo B.24. è soppresso.
(12) Nella parte B, il capitolo B.47. è sostituito dal seguente: B.47 Metodo di prova dell'opacità e della permeabilità della cornea nei bovini per l'identificazione dii) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari
(13) nella parte B, il capitolo B.48 è sostituito dal seguente: B.48 Metodo di prova sull'occhio isolato dei polli (Isolated Chicken Eye - ICE) per l'identificazione di i) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari
(14) Nella parte B, il capitolo B.49 è sostituito dal seguente: B.49. Prova del micronucleo in vitro con cellule di mammifero
(15) Nella parte B sono aggiunti i seguenti capitoli: B.59 Sensibilizzazione cutanea in chemico: saggio di reattività peptidica diretta (DPRA)
(16) Nella parte C, il capitolo C.13 è sostituito dal seguente: C.13 Bioaccumulo nei pesci: esposizione attraverso l'ambiente acquatico e per via alimentare
(17) Nella parte C, il capitolo C.20 è sostituito dal seguente: C.20 Prova di riproduzione con Daphnia magna
(18) Nella parte C, capitolo C.29, il paragrafo 66 è sostituito
(19) nella parte C sono aggiunti i seguenti capitoli: C. 47 Prova di tossicità sui pesci nei primi stadi di vita.

G.U.U.E: L 112/1 28-04-2017

Entrata in vigore: 18-05-2017

Normativa correlata:

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 REACH
REGOLAMENTO (CE) N. 440/2008

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (REGOLAMENTO (UE) 2017_735.pdf)Regolamento UE 2017/735
Metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH
IT7820 kB3181

Tags: Chemicals Reach

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Decisione di esecuzione  UE  2024 365
Apr 23, 2024 124

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 369
Apr 23, 2024 134

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 / Procedura elenchi positivi europei ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 135

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 94

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 230

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 204

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 92

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 149

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105307

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 71897

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto