Slide background
Slide background




Regolamento (CE) n. 726/2004

ID 16753 | | Visite: 2253 | MedicinalPermalink: https://www.certifico.com/id/16753

Regolamento CE n  726 2004

Regolamento (CE) n. 726/2004

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali

GU L 136/1 del 30.4.2004

Entrata in vigore dal 20 maggio 2004, fatta eccezione per alcune norme applicate dal 20 novembre 2005 (Titoli I, II, III e IV) e dal 20 maggio 2008 (punto 3, 5° e 6° trattino dell’allegato).

...

Scopo del regolamento

Mira a garantire standard elevati di qualità e sicurezza dei medicinali nell’UE e comprende misure volte a incoraggiare l’innovazione e la competitività.

Stabilisce procedure per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

Il regolamento presenta una procedura centralizzata di autorizzazione per i medicinali, che va ad aggiungersi ai sistemi nazionali esistenti.

Tale procedura centralizzata è obbligatoria per:

- i prodotti derivati dalla biotecnologia, ovvero l’uso di organismi viventi;
- i medicinali per terapie avanzate, ovvero basati sulla manipolazione di geni, cellule o tessuti;
- i medicinali orfani, ossia quelli per la cura delle malattie rare;
- i prodotti contenenti nuove sostanze per trattare:
- la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- il cancro;
- la malattia neurodegenerativa;
- il diabete;
- altre malattie del sistema immunitario e malattie virali.

La procedura è facoltativa quando:

- è coinvolta una nuova sostanza attiva;
- vi è un interesse per l’innovazione a livello comunitario.

L’autorizzazione si basa sui criteri di qualità, sicurezza ed efficacia, ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Medicinali veterinari

Principi simili si applicano ai medicinali veterinari, con qualche adattamento.

L’autorizzazione può essere negata in base ai criteri di salute e benessere degli animali o di sicurezza dei consumatori, oppure nel caso in cui gli alimenti destinati al consumo umano derivanti da animali trattati possano contenere residui dannosi.

Monitoraggio (Farmacovigilanza)

Il regolamento rafforza inoltre le procedure di vigilanza. I paesi dell’UE devono informare l’EMA e la Commissione europea qualora il produttore o l’importatore non adempia gli obblighi previsti dall’autorizzazione.

Qualora sia necessaria un’azione urgente al fine di tutelare la salute umana o l’ambiente, un paese dell’UE può sospendere l’uso di un medicinale. Il titolare di un’autorizzazione deve comunicare all’EMA, alla Commissione e agli altri paesi dell’UE qualsiasi variazione o sospensione di questo tipo.

L’EMA gestisce la banca dati EudraVigilance per l’elaborazione delle informazioni derivate dalla vigilanza da comunicare alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Agenzia europea per i medicinali

L’EMA e i suoi comitati includono rappresentanti dei paesi dell’UE e consulenti esperti. Essa si occupa di:

- fornire consulenza scientifica;
- coordinare la valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali e coordinare i sistemi di monitoraggio;
- aggiornare le informazioni sui medicinali autorizzati e sui potenziali effetti collaterali;
- assistere i paesi dell’UE nella comunicazione agli operatori sanitari;
- istituire una banca dati sui medicinali accessibile al pubblico;
- esprimere un parere sui limiti di residui di medicinali veterinari.

Sede dell’EMA

Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1718, in merito all’intenzione del Regno Unito di abbandonare l’UE, la sede dell’EMA deve essere trasferita da Londra ad Amsterdam a partire dal 30 marzo 2019.

...

Testo consolidato al 28.01.2022, contenente le seguenti:

Modifiche:

REGOLAMENTO (CE) N. 1901/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006
REGOLAMENTO (CE) N. 1394/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007
REGOLAMENTO (CE) n. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009
REGOLAMENTO (CE) N. 470/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009
REGOLAMENTO (UE) N. 1235/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 1027/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012
REGOLAMENTO (UE) 2018/1718 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018
REGOLAMENTO (UE) 2019/5 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018

Rettifiche

Rettifica, GU L 201, 27.7.2012, pag. 138 (1235/2010)

...

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento CE n. 726 2004 Testo consolidato 28.01.2022.pdf
 
631 kB 1
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE n. 726 2004.pdf)Regolamento CE n. 726 2004
 
IT224 kB206

Tags: Chemicals Medicinal

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Decisione di esecuzione  UE  2024 365
Apr 23, 2024 160

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 369
Apr 23, 2024 182

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 / Procedura elenchi positivi europei ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 387

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 126

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 275

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 241

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 106

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 175

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105640

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 72154

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto