Slide background
Slide background




Linee guida Reg. (UE) 2019/1148 uso di precursori di esplosivi

ID 11060 | | Visite: 10750 | Documenti Chemicals UEPermalink: https://www.certifico.com/id/11060

Linee guida uso di precursori di esplosivi

Linee guida Reg. (UE) 2019/1148 uso di precursori di esplosivi / Update Aprile 2024

ID 11060 | Update news 07.04.2024

Linee guida per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

(2020/C 210/01) 

GU C 210/1 del 24.06.2020

Linee guida aggiuntive "Verifica al momento della vendita" 27.02.2024

Linee guida aggiuntive aggiuntive (in allegato) mirano ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento dei prodotti chimici e le autorità competenti in attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1148 in materia di “Verifica al momento della vendita” in aggiunta alle Linee Guida pubblicate dall’Unione Europea Commissione (GU 24.6.2020, C210/1)

...

Nella società odierna molte sostanze chimiche sono usate quotidianamente in una vasta gamma di processi industriali e attività professionali, come pure nell’ampio e diversificato settore dei beni di consumo. Le sostanze chimiche sono usate, fra l’altro, come prodotti intermedi per produrre altre sostanze chimiche, come solventi per dissolvere materiali, per fabbricare prodotti quali le vernici, come ingredienti alimentari e in prodotti finali quali le soluzioni detergenti. La grande maggioranza di queste sostanze chimiche è oggetto di scambi commerciali tra imprese per fini legittimi. Inoltre, le persone fisiche o giuridiche possono avere un legittimo interesse ad acquistare o usare queste sostanze chimiche al di fuori di un contesto professionale, ad esempio nell’ambito di un’attività ricreativa.

Tuttavia, alcune sostanze chimiche potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Terroristi e altri criminali potrebbero cercare di acquistare sul libero mercato gli ingredienti per precursori necessari per produrre esplosivi artigianali o deviarli dall’uso legittimo.

Le regole relative all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi sono state fissate a livello dell’UE nel 2014, con il regolamento (UE) n. 98/2013. Tuttavia, la minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali rimane elevata ed è in continua evoluzione. Pertanto è stato necessario rafforzare ulteriormente e armonizzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. È stato quindi adottato il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (qui di seguito «il regolamento»), che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 a decorrere dal 1° febbraio 2021.

Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Le presenti linee guida sono destinate, a norma dell’articolo 12 del regolamento, ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del regolamento, e a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. Il comitato permanente in materia di precursori è stato consultato sul progetto di linee guida il 9-10 dicembre 2019. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.

Le sezioni I-III delle linee guida sono destinate agli Stati membri, mentre le sezioni IV-VII sono rivolte agli operatori economici e ai mercati online.

In generale, le parole «dovrebbe/dovrebbero», «deve/devono» e «è tenuto/sono tenuti a» indicano un obbligo previsto dal regolamento, mentre «potrebbe/potrebbero» e «si raccomanda» indicano raccomandazioni e buone pratiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla messa a disposizione, all’introduzione, alla detenzione e all’uso delle sostanze elencate negli allegati I e II e delle miscele che contengono tali sostanze, indipendentemente dalla loro concentrazione, ad eccezione dei prodotti indicati qui di seguito.

Articolo 2, paragrafo 2 - Il presente regolamento non si applica:

a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
d) all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;
f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le «miscele omogenee di più di cinque ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p» (articolo 3, punto 13). Il regolamento si applica invece ai prodotti che contengono un numero di ingredienti pari o inferiore a cinque o una concentrazione superiore di precursori di esplosivi.

L’articolo 5 del regolamento stabilisce che i «precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati» nell’UE. Dalla definizione di «operatore economico» di cui all’articolo 3, punto 10, del regolamento consegue che esso si applica alla messa a disposizione delle sostanze elencate negli allegati I e II da parte di «qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori diì esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online» nell’UE. Pertanto il regolamento si applica indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l’operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione nell’Unione. Si applica quindi anche agli operatori economici stabiliti fuori dell’UE, ma che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione all’interno dell’UE.

...

Collegati:

Tags: Chemicals Reach Abbonati Chemicals Regolamento precursori di esplosivi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Decisione di esecuzione  UE  2024 365
Apr 23, 2024 142

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 369
Apr 23, 2024 159

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 / Procedura elenchi positivi europei ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 316

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 110

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 245

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto
Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche
Apr 17, 2024 221

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche

Quadro degli indicatori UE per le sostanze chimiche / 2024 ID 21697 | 17.04.2024 Report EEA 02/2024 Le politiche dell’UE in materia di sostanze chimiche mirano ad affrontare la sfida di produrre e utilizzare sostanze chimiche per soddisfare le esigenze della società, rispettando i confini del… Leggi tutto
Apr 15, 2024 103

Linea guida Min. della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori

Linea guida Ministero della Salute del 19 marzo 2024 - Istanze usi minori ID 21690 | 15.04.2024 / In allegato La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (ex D.G.I.S.A.N. - Ufficio 7 - Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari) ha predisposto un… Leggi tutto
Decreto 4 aprile 2024
Apr 12, 2024 165

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 4 aprile 2024 | Suppl. 11.4 Farmacopea europea 11ª ed. ID 21684 | 12.04.2024 Decreto 4 aprile 2024 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.4 della Farmacopea europea 11ª edizione. (GU n.86 del 12.04.2024) ... Decreta: 1. I testi nelle… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 105476

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 72000

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto