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Decreto 30 novembre 2021

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Decreto 30 novembre 2021

Decreto 30 novembre 2021 / Obbligo di notifica importazione prodotti fitosanitari

Attuazione delle previsioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, riguardanti l'obbligo di notifica per l'importazione dei prodotti fitosanitari.

(GU n.26 del 01.02.2022)

...

Art. 1.

1. Gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari che importano in Italia o che fanno transitare in Italia prodotti fitosanitari per uso professionale e per uso non professionale provenienti da Paesi terzi devono indicare nella dichiarazione doganale d’importazione, tra i documenti a supporto della medesima dichiarazione, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il codice di autorizzazione di immissione sul mercato rilasciato dal Ministero della salute. La dichiarazione doganale, completata dal predetto codice di autorizzazione, costituisce notifica di importazione dei prodotti fitosanitari.
2. Gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono:
a) i titolari di autorizzazione di cui all’art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
b) i broker , gli intermediari che importano nell’Unione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32;
c) gli utilizzatori professionali in possesso del certificato di abilitazione all’uso e acquisto di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
d) gli utilizzatori di prodotti fitosanitari per uso non professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33;
e) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari per uso professionale in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
f) i grossisti e i rivenditori di prodotti fitosanitari per uso non professionale di cui al decreto 22 gennaio 2018, n. 33;
g) i distributori di cui all’art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009;
h) i responsabili delle officine di produzione di cui all’art. 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, come previsto in allegato 1, parte integrante del presente decreto, esegue i controlli formali e sostanziali per la verifica dello stato autorizzativo dei prodotti fitosanitari, oggetto della notifica di importazione, tramite i servizi di interoperabilità per i prodotti fitosanitari resi disponibili dal Ministero della salute e procede allo svincolo o al diniego dello svincolo della merce.
4. L’Agenzia delle dogane trasmette puntualmente, tramite servizi di interoperabilità, le informazioni sui prodotti importati e svincolati al Ministero della salute che le rende disponibili alle regioni/province autonome.
5. I sistemi informativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Ministero della salute saranno aggiornati entro un anno per accogliere e gestire le nuove informazioni sulle registrazioni dei prodotti fitosanitari all’importazione.
6. Gli operatori del settore sono altresì tenuti a comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, le registrazioni dei prodotti provenienti da paesi dell’area Schengen e da Paesi dell’Unione europea relative all’anno precedente secondo modalità indicate sul sito internet del Ministero della salute.

Art. 2.

1. Le informazioni oggetto di comunicazione al Ministero della salute da parte dell’Agenzia riguardano: gli estremi identificativi della dichiarazione doganale, l’identificazione del prodotto fitosanitario comprensivo del numero di autorizzazione all’immissione in commercio in Italia così come dichiarato tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale, il paese di origine del prodotto, l’importatore, le informazioni sul prodotto (quantità, numero colli, unità di misura, mezzo di trasporto e sua identificazione, numero di sigilli dei container e numero o identificativo di container, lettera di vettura), data dichiarazione e data di svincolo della dichiarazione.

Art. 3.

1. Gli Assessorati alla sanità e le Aziende sanitarie locali attraverso il sistema informativo del Ministero della salute sopra citato vengono informati dell’arrivo in Italia dei prodotti fitosanitari di importazione e sulla base delle priorità eseguono controlli a destino sul territorio.

Art. 4.

1. Nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informativi, gli operatori del settore elencati all’art. 1, comma 2, per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di importazione, provvedono a trasmettere al Ministero della salute, attraverso la posta elettronica certificata, le notifiche sulle importazioni usando il modello di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto. Con le medesime modalità il Ministero della salute trasmetterà le notifiche pervenute alle regioni/province autonome interessate.

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