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Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n. 40

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Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n  40

Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n. 40

ID 19612 | 12.05.2023

Oggetto: Decreto 20 febbraio 2023 n. 40 Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2023 del decreto n. 40 del 20 febbraio 2023 e della successiva pubblicazione sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il giorno 21 aprile 2023 della nota di seguito riportata:

Si segnala un refuso nell’Allegato 1 al citato decreto: il "Raggruppamento 2" include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.". Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”, desideriamo fornire l’interpretazione applicativa del decreto in oggetto, per tutti i soggetti interessati alla gestione di AEE e RAEE, tenendo altresì conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata al seguente indirizzo https://www.registroaee.it/Delibere#2305-open-scope-nuovo-allegato-iv.

Pertanto, i raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati, in attesa della annunciata correzione, sono i seguenti.

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, |4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 1.1 Frigoriferi;
- 1.2 congelatori;
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;
- 1.5 radiatori a olio;
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua;
- 4.2 asciugatrici.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 4.1 Lavatrici;
- 4.3 lavastoviglie;
- 4.4 apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di |superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:
- 2.1 Schermi;
- 2.2 televisori;
- 2.3 cornici digitali LCD;
- 2.4 monitor;
- 2.5 laptop, notebook.

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di |illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 |dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, |tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le |apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al |paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.5 apparecchiature di illuminazione;
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);
- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;
- 4.8 grandi stampanti;
- 4.9 grandi copiatrici;
- 4.10 grandi macchine a gettoni;
- 4.11 grandi dispositivi medici;
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;
- 4.15 mainframe;
- 4.16 stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni.
- 5.1 aspirapolvere;
- 5.2 scope meccaniche;
- 5.3 macchine per cucire;
- 5.4 apparecchiature di illuminazione;
- 5.5 forni a microonde;
- 5.6 ventilatori elettrici;
- 5.7 ferri da stiro;
- 5.8 tostapane;
- 5.9 coltelli elettrici;
- 5.10 bollitori elettrici;
- 5.11 sveglie e orologi;
- 5.12 rasoi elettrici;
- 5.13 bilance;
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;
- 5.15 calcolatrici;
- 5.16 apparecchi radio;
- 5.17 videocamere, videoregistratori;
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;|
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;
- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;
- 5.24 apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitrici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni;
- 6.1 telefoni cellulari;
- 6.2 navigatori satellitari (GPS);
- 6.3 calcolatrici tascabili;
- 6.4 router;
- 6.5 PC;
- 6.6 stampanti;
- 6.7 telefoni;
- 6.8 Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.

Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:
- 4.14 pannelli fotovoltaici.

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 3.1 Tubi fluorescenti;
- 3.2 lampade fluorescenti compatte;
- 3.3 lampade fluorescenti;
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- 3.5 LED.

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Fonte: Centro coordinamento RAEE

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Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

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