Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 29 gennaio 2021

ID 12896 | | Visite: 9089 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/12896

CAM per i servizi di pulizia e sanificazione nella PA

Decreto 29 gennaio 2021 | CAM servizi di pulizia e sanificazione nella PA / Consolidato 2022

ID 12896 | Update 26.01.2022

Decreto 29 gennaio 2021
Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

(GU n.42 del 19.02.2021)

Entrata in vigore: 19.06.2021

In allegato testo consolidato 2022 con le modifiche apportate dal Decreto 24 settembre 2021 (in rosso).

02.10.2021 Decreto 26 gennaio 2021

Il Decreto 29 gennaio 2021 è stato modificato dal Decreto 24 settembre 2021 (GU n.236 del 02.10.2021)

______

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l’uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l’ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive);
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti
e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell’acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d) detergenti per l’igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l’igiene personale;
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l’uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.

Art. 3. Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2016, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

...

Collegati

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente CAM

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 26, 2024 53

Decreto 26 febbraio 2024

Decreto 26 febbraio 2024 ID 21770 | 26.04.2024 Decreto 26 febbraio 2024 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalita' «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il… Leggi tutto
Apr 17, 2024 140

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 151

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto

Più letti Ambiente