Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Quote F-gas 2021: domande entro il 14.05.2020

ID 10086 | | Visite: 3978 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/10086

Quote F gas 2021 domande entro il 14 05 2020

Quote Fgas 2021: domande entro il 14.05.2020

Comunicazione alle imprese che nel 2021 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi

(2020/C 40/09)

GU C 40/47  del 06.02.2020

...

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2021 intendono presentare la dichiarazione di immissione in commercio nell’Unione di idrofluorocarburi sfusi a norma dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento»).

2. Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:
HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3. L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze inferiore a 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento.

4. Al momento dell’immissione in libera pratica degli idrofluorocarburi gli importatori devono essere in possesso di una registrazione valida in quanto importatore di HFC sfusi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC», a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. La registrazione è considerata licenza obbligatoria per l’importazione. Analoga licenza è necessaria per l’esportazione di HFC.

5. Gli importatori devono essere indicati come «destinatario» (casella 8) nel documento amministrativo unico (DAU). Gli importatori sono fortemente incoraggiati a specificare le quantità di HFC in CO2 equivalente al momento dell’immissione in libera pratica direttamente nel DAU (casella 44), in quanto ciò può agevolare notevolmente lo sdoganamento delle merci e l’accertamento della conformità al regolamento (UE) n. 517/2014.

6. A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2021.

7. Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Tutti i dati contenuti sul portale F-Gas e sistema di licenze HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.

8. Le imprese che intendono ottenere quote dalla riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 9 a 12 della presente comunicazione.

9. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, l’impresa deve avere un profilo di registrazione valido, approvato dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC». Per garantire il corretto trattamento della domanda di registrazione, compresa l’eventuale necessità di ulteriori informazioni, la domanda deve essere presentata al più tardi un mese prima dell’inizio del periodo di dichiarazione, ossia prima del 14 marzo 2020 (cfr. punto 10). Per le domande pervenute dopo il termine non è possibile garantire che la decisione definitiva sulla domanda di registrazione possa essere adottata prima della fine del periodo di dichiarazione (cfr. punto 10). Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito web della DG CLIMA (5).

10. L’impresa deve dichiarare le quantità anticipate per il 2021 sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» nel periodo di dichiarazione compreso tra il 14 aprile e il 14 maggio 2020, ore 13:00 CET.

11. La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 14 maggio 2020, ore 13:00 CET.

12. Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.

13. L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione stabilisce che, ai fini della distribuzione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un unico dichiarante in conformità all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento.

14. La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2021 tramite il «portale F-Gas e sistema di licenze HFC».

15. L’iscrizione sul «portale F-Gas e sistema di licenze HFC» e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2021 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2021.

_______

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Comunicazione 2020 40 09.pdf)Comunicazione 2020 40/09
 
IT395 kB667

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 72

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 73

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 55

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 65

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente