Tabella equiparazione D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011

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Tabella equiparazione D M  16 febbraio 1982 e D P R  151 2011

Tabella equiparazione Attività soggette P.I. D.M. 16/2/1982 / D.P.R. 151/2011

ID 9162 | 6 ottobre 2019

In allegato Tabella di Equiparazione Attività soggette PI D.M. 16/2/1982 e D.P.R. 151/2011. La Tabella di raffronto è ancora utile, in quanto numerose RTV e Prassi fanno riferimento al D.M. 16/2/1982.

Inoltre per le "nuove attività" introdotte (es. 46 - Asili nido) dal D.P.R. 151/2011, è stata prevista proroga scadenza "Nuova attività" dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011) più volte allungata fino al 7 ottobre 2016 (ultima dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11).

E' possibile individuare 5 situazioni di confronto:

1. Attività non più presenti nel nuovo regolamento D.P.R. 151/2011 (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982):

2. Attività rese esenti per nuove riformulazioni o nuovi limiti (es. manifestazioni temporanee, autorimesse, locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.).

3. Attività modificate per nuovi limiti (es Uffici da 500 a 300 addetti)

4. Attività accorpate es. 57 e 58 in 44 (Stabilimenti materie plastiche)

5. Attività nuove es. 80 (gallerie stradali)

Rinvii al D.M. 16/02/1982 (abrogato) effettuati da RT di prevenzione incendi: come agire

La lettera circolare Nota Prot. 00006959 del 21/05/2013 chiarisce che se in una regola tecnica si fa riferimento ad un'attività del D.M. 16 febbraio 1982, si deve interpretare la regola tecnica in accordo con quanto riportato dal D.M. 16 febbraio 1982 anche se è abrogato dal D.P.R. 151/2011.

Vedi Documento

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Es.
Il nuovo regolamento D.P.R. 151/2011 ha reso esenti alcune categorie di attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.

Attività non più presenti nel nuovo regolamento D.P.R. 151/2011 (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al D.M. 16/2/1982):

Attività
D.M. 16/2/1982
Descrizione Attività
Equiparata D.P.R 151/2011
 
19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 10 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3
20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:

- con quantitativi da 500 a 1.000 kg
- con quantitativi superiori a 1.000 kg
12 Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche --- ---
95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 --- ---

(*) I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 possono essere equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati.

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segue Tabella completa in allegato

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