Linea guida visite di controllo SCIA D.P.R. 151/2011

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Linee guida visite controllo SCIA DPR 151 2011

Linea guida visite di controllo SCIA D.P.R. 151/2011

Linea guida per le visite di controllo delle SCIA ai sensi del D.P.R. 151/2011

Il presente lavoro rappresenta una linea d’indirizzo per le visite di controllo delle SCIA presentate ai sensi del D.P.R. 151/2011, per attività soggette progettate sia con l’applicazione del decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (c.d. “Codice di Prevenzione Incendi”) che con disposizioni di prevenzione incendi tradizionali.

Il lavoro è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi nel seguito elencati, nell’ottica di garantire la sicurezza della vita umana, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente in condizioni di incendio:

- Migliorare, da parte del personale VV.F. incaricato, l’uniformità nell’analisi della documentazione presentata dal titolare dell’attività e dai progettisti;
- Incrementare la sistematicità dello svolgimento della visita di controllo da parte del personale VV.F.;
- Aumentare la trasparenza dei procedimenti di prevenzione incendi;
- Eventualmente, permettere un’auto-valutazione da parte dei titolari delle attività e dei progettisti in preparazione alla visita di controllo da parte del personale VV.F.

In generale, la progettazione antincendio è declinata attraverso diverse possibili misure (1) di prevenzione, protezione attiva e passiva e gestionali quali:

- la reazione al fuoco,
- la resistenza al fuoco,
- la compartimentazione,
- l’esodo,
- la gestione della sicurezza antincendi,
- i dispositivi e gli impianti per il controllo degli incendi,
- la rivelazione ed allarme,
- il controllo di fumi e calore,
- misure tese a consentire l’operatività antincendio,
- la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

L’integrazione di ogni misura risulta fondamentale per la costruzione della strategia antincendio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi primari: la gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta, quindi, una misura di essenziale importanza, in quanto consente di verificare se, durante l’esercizio dell’attività, tutte le altre misure antincendio siano applicate e mantenute in efficienza secondo le indicazioni progettuali. Il panorama normativo regolato dal D.P.R. 151/2011 individua nei tecnici abilitati e nei professionisti antincendio le figure professionali incaricate di asseverare il pieno rispetto della normativa antincendio vigente delle attività da essi progettate e valutate.

La Pubblica Amministrazione, rappresentata nello specifico dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha il compito di intervenire con i controlli sul campo solo dopo che i tecnici abilitati ed i professionisti antincendio abbiano completato il loro lavoro asseverandolo con la dovuta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA VVF o semplicemente SCIA).

Il sopralluogo del personale VVF è effettuato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 nei confronti degli incendi di natura non dolosa. Esso viene condotto alla luce del proprio bagaglio di esperienze, dato anche dal settore interventistico in campo antincendio, ed è mirato, nei limiti del tempo disponibile compatibile con una corretta azione amministrativa, alla verifica della strategia di sicurezza prevista in fase progettuale, attraverso un controllo, a campione e parziale, di singoli aspetti di prevenzione incendi.

A tal fine, il modus operandi proposto nel presente lavoro potrà operativamente portare a semplici test quali, ad esempio, l’azionamento di un naspo o di un idrante, l’attivazione di uno o più rivelatori etc, verificandone il funzionamento e la corretta attivazione delle azioni connesse (impianti di sicurezza collegati, incarichi agli addetti al servizio antincendio etc).

Questa guida non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le casistiche riscontrabili in fase di sopralluogo di verifica, ma definisce i casi più comuni e diffusi senza essere eccessivamente di dettaglio. Casistiche particolari o situazioni specifiche dovranno essere affrontate in modo diverso, integrando ed approfondendo quanto riportato nel presente documento.
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segue in allegato

VVF 2018

(1) In caso di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, ci si riferisce alle misure antincendio, da S1 a S10;

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