Bozza RTV attività commerciali in materia di prevenzione incendi

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Bozza RTV Prevenzione Incendi attivit  commerciali

Bozza RTV attività commerciali in materia di prevenzione incendi

Update 04 Dicembre 2018

Pubblicato in GU del 3 dicembre 2018 il:

Decreto 23 novembre 2018
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.

(GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

Update 11.07.2018

Il 27 giugno 2018 è stato comunicato alla Commissione Europea lo schema di decreto ministeriale recante: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

ll testo è stato notificato alla Commissione Europea come previsto dalla procedura di informazione comunitaria ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535, prima della firma da parte del Ministro e della definitiva promulgazione. Ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535, gli Stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi - durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione - consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente. Essendo la notifica avvenuta in data 27.06.2018, il periodo di status quo termina il 28.09.2018.

Il progetto di decreto notificato è costituito da quattro articoli ed un allegato, nel dettaglio: 

art. 1: approva le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali contenute nell'allegato; 
art. 2: definisce il campo di applicazione; 
art. 3: modifica il decreto 3 agosto 2015
art. 4: stabilisce le disposizioni finali. 
Allegato - Capitolo V.8 Attività commerciali: contiene le regole tecniche verticali relative alle attività commerciali classificate in relazione alla superficie lorda utile, alla quota dei piani, alle attività direttamente funzionali. 

Il provvedimento notificato, integra il decreto 3 agosto 2015 introducendo nella Sezione V ''Regole tecniche verticali" il capitolo V.8 Attività commerciali. 

Tali norme si potranno applicare alle attività previste in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto dei Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq».

_____

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), del 27 novembre 2017, sono stati presentati tre schemi di regola tecnica in materia di prevenzione incendi, tra i quali riveste particolare importanza la bozza di RTV sulle attività commerciali, che integrerà il DM 03/08/2015 "Norme tecniche di prevenzione incendi" (Codice di prevenzione incendi).

L’attuale norma relativa alla prevenzione incendi per le attività commerciali > 400 m², che verrà poi sostituita, è il decreto del 27 luglio 2010.

La bozza della nuova regola tecnica verticale riguardante le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, andrà quindi ad integrare la Sezione V – Regole tecniche verticali del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

Capitolo V.8 Attività commerciali 

Lo schema della nuova regola tecnica è il seguente:

- scopo e campo di  applicazione
- definizioni
- classificazioni
- profili di rischio
- strategia antincendio
- altre indicazioni
- riferimenti

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Con Circolare n. 160/2017, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha invitato i propri Ordini a formulare ed inviare eventuali osservazioni tecniche entro il 12 gennaio 2018.

Fonte: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

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