Nota DCPREV prot. 19168 del 17 dicembre 2021

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Nota DCPREV prot  19168 del 17 dicembre 2021

Nota DCPREV prot. 19168 del 17 dicembre 2021

OGGETTO: Nota RPT - Emergenza epidemiologica COVID-19. Aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Richiesta di chiarimento in merito alla validità dei quinquenni di riferimento.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si rappresenta, preliminarmente, che l’art. 103, comma 2 del D.L. n.18/2020 e s.m.i. stabilisce che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza…(omissis)”.

In ambito formazione ex D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ciò comporta che i professionisti antincendio che non abbiano completato le 40 ore di aggiornamento quinquennale obbligatorio in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, possono mantenere valida la propria iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 dicembre 2021).

Pertanto, il citato art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020 non detta una proroga tout court della scadenza del quinquennio di riferimento per l’aggiornamento dei professionisti antincendi bensì garantisce a questi ultimi solamente un lasso di tempo maggiore per poter completare il proprio obbligo formativo.

Conseguentemente, per coloro che hanno completato regolarmente l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/8/2021, il nuovo quinquennio è iniziato il 27 agosto 2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio, come peraltro correttamente segnalato anche nella nota di codesta Rete delle professioni tecniche.

Analoga considerazione, tuttavia, deve essere estesa anche a coloro che completano l’aggiornamento in data successiva alla scadenza prevista del proprio quinquennio di riferimento. Infatti, il provvedimento normativo sopra richiamato mantiene valido l’atto abilitativo sino al completamento dell’obbligo di aggiornamento che, in ogni caso, dovrà essere antecedente il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per costoro, pertanto, il nuovo quinquennio di riferimento inizia il giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo, anche al fine di evitare la doppia computazione delle ore di formazione effettuate.

Di seguito, al fine di rendere più chiaro quanto è stato appena detto, si riportano due esempi:

1) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 26 agosto 2021, completa invece l’obbligo formativo in data 30 dicembre 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio inizia il 31 dicembre 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio;
2) un professionista il cui quinquennio di riferimento è scaduto il 10 maggio 2021, ha completato invece l’obbligo formativo in data 1 luglio 2021; per costui, quindi, il nuovo quinquennio è iniziato il 2 luglio 2021 e le ore di aggiornamento svolte successivamente a tale data vengono computate nel nuovo quinquennio.

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Fonte: Ministero dell'Interno

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