Ispezioni impianti termici: la procedura

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Ispezioni impianti termici procedura

Ispezioni impianti termici ed efficienza energetica: la procedura

Tipologia dei controlli, soggetti competenti, impianti interessati, documentazione

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In elenco documentazione allegata, inerente il Nuovo Modello di libretto impianto 2014, Modelli Rapporti di efficienza energetica, tabella periodicità controlli efficienza energetica e valori consentiti rendimento combustione, memorandum estratto guida ENEA.

Premessa

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso organismi accreditati, assolvono i compiti delle norme relative alle Ispezioni sugli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74.

Allo stato attuale i compiti di ispezione sugli impianti termici ai sensi dell’art 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 possono essere assolti da diverse autorità, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza: Regioni/Comuni/Organismi.

Ispezioni impianti termici

D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74
...
Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l’Unità tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio.

La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’anno successivo.
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Decreto ministeriale 10 febbraio 2014

In attuazione di quanto previsto all'Art. 7 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2014 il Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli per il libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per il rapporto di efficienza energetica.

A partire dal 1° giugno 2014 gli impianti termici devono essere muniti del nuovo libretto e per i controlli di efficienza energetica devono essere utilizzati i nuovi modelli.

Art. 2. Modelli di rapporto di efficienza energetica
1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
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Decreto ministeriale 10 febbraio 2014

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74.

1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto.

1. Definizioni

Impianto termico
: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Responsabile dell’impianto: soggetto (il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità) che provvede all’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione dell’impianto ed al rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.

Operatore/manutentore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva: soggetto che esegue il controllo e la manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme ai modelli riportati negli allegati II, III, IV e V del Decreto ministeriale 10 febbraio 2014, da rilasciare al soggetto Responsabile dell’impianto, che lo conserva ai fini delle ispezioni dell’A utorità competente. L’uso dei nuovi modelli da parte dei  manutentori, è tassativo dal 16 ottobre 2014 : i precedenti stampati utilizzati dopo tale data non sono considerati validi

Autorità competente: soggetto che svolge funzioni di accertamento e controllo sull’o sservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.

Controllo e manutenzione degli impianti termici (art. 7 D.P.R. 74/2013): operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto che devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente, o dal fabbricante degli apparecchi e dei dispositivi ai sensi della normativa vigente, o conformemente alle prescrizioni delle norme UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo.

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n° 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; 
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Libretto di impianto per la climatizzazione: gli impianti termici sono muniti di tale libretto conforme al modello riportato all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014Vige l’obbligo di sostituzione dei libretti di impianto/centrale precedenti con i nuovi “libretti di impianto per la climatizzazione” dal 16 ottobre 2014 al primo controllo/manutenzione utile (conservare allegata tutta la precedente documentazione per cinque anni).

Nuovo Modello libretto di impianto
Tutti i Modelli di libretto di impianto CTI

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici (art. 8 D.P.R. 74/2013): il controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74 su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW e su quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW 
Il controllo di efficienza energetica, deve essere inoltre realizzato : 
a. all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; 
b. nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore (caldaia, ecc); 
c. nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

A termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica. 

UNI 10389-1

Il controllo di efficienza energetica consiste, tecnicamente, nella misura dei parametri di combustione tramite strumento e nella determinazione del rendimento dell'apparecchio. Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell'Allegato B del DPR74/2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNI 10389-1.

Vedi il Documento Rapporto di prova rendimento e fumi generatori di calore UNI 10389-1:2019

2. Tutti i modelli di Rapporti previsti

Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Note compilazione rapporti.pdf) DM 10 febbraio 2014 Note compilazione rapporti ---
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato II.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato II Rapporto tipo 1 Gruppi termici
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato III.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato III Rapporto tipo 2 Gruppi frigo
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato V.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato IV Rapporto tipo 3 Scambiatori
Scarica questo file (DM 10 febbraio 2014 Allegato V.pdf) DM 10 febbraio 2014 Allegato V Rapporto tipo 4 Cogeneratori


Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al “libretto di impianto per la climatizzazione” (comma 5 art. 7 D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74); una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione, con la cadenza di seguito indicata (All. A D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74).

Nota: come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il termine “…in occasione…” si intende che le verifiche di efficienza energetica devono essere eseguite contestualmente ad un intervento di controllo ed eventuale manutenzione e non in un momento diverso. Non si intende che ad ogni intervento di controllo ed eventuale manutenzione siano da eseguire i controlli di efficienza energetica. 

3. Bollino verde

Il bollino verde è un adesivo numerato in triplice copia da applicare ad un allegato del Libretto d'impianto quando si effettua il controllo sugli impianti termici domestici, e autocertifica la corretta manutenzione dell'impianto, prevista tenuta:

- la prima copia Ente
- la seconda copia al responsabile dell’impianto,
- la terza copia alla ditta manutentrice certificata.

Le Autorità competenti possono eseguire controlli sugli impianti termici in qualsiasi momento e il bollino verde esonera i responsabili dell’impianto da qualsiasi tipo di spesa aggiuntiva del controllo impianto.

Il costo del bollino verde, applicato dai manutentori accreditati sul rapporto di controllo dell’impianto termico, può variare (esempio, costi variabili localmente) da € 8,00 per impianti minori ai 100 kW, di € 35,00 per impianti maggiori o uguali ai 100 kW e minori ai 350 kW, di € 40 per impianti maggiori o uguali ai 350 kW.

Tale onere è dovuto per consentire lo svolgimento delle attività di controllo necessarie ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici (verifiche per cui è stata incaricata eventuale Ditta).
La legislazione, in particolare all’art. 31 comma 3 della Legge 10/91, pone, infatti, a carico degli utenti il costo di tali controlli.

Legge 10/91
...
Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2.(Comma abrogato daL D.lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, come modificato daL D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311).

3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.

Regolamenti Enti locali
Le Regioni ed i comuni per quanto di loro competenza, hanno legiferato in materia, con Regolamenti specifici, nei quali sono riportate tutte le modalità di adempimento agli obblighi, in particolare di:

L. 9 gennaio 1991, n° 10 
D.Lgs 19 agosto 2005, n° 192 
D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 
D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74
D.M. 10 febbraio 2014

In allegato, come esempio, (link a seguire) del Regolamento e disposizioni operative della Regione Lombardia:

DGR 3965 del 31-7-2015 Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici
Disposizioni operative in attuazione delle d.G.R. 3965 del 31-07-2015 e d.G.R. 4427 del 30-11-2015

La RL ha, ad esempio, individuato come Autorità competenti anche i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che a loro volta possono avvalersi d Organismi pubblici o privati per attività ispettive:

"1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., spettano alle Regioni l’attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici.

2. Per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii, Regione Lombardia ha individuato, con L.R. n. 26/03, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici.

3. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza."
________

Prevista anche  la Targatura degli impianti termici:

"1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L’apposizione della targa sull’impianto avviene tramite gli operatori del settore, in fase di installazione dell’impianto o di manutenzione quando è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM) o tramite l’ispettore, in caso di ispezione.
2. Il codice univoco della targa deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell’impianto o su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT."

Contattare Uffici Regionali/Uffici comunali/Autorità competenti

Es bollino verde:

Bollino verdew

4. Cadenza minima dei controlli di efficienza energetica

Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5)

Periodicità dei controlli di efficienza energetica su:

- impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile > 10 kw
- impianti climatizzazione estiva di potenza termica utile >12 kw

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto controllo di efficienza energetica (2)

Impianti con generatore di calore e fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 < P < 100

2

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10 < P < 100

4

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

2

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P < 100

4

Rapporto tipo 2

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P ≥ 12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P ≥ 12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P > 10

4

Rapporto tipo 3

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel < 50

4

Rapporto tipo 4

Unità cogenerative

Pel ≥ 50 2 Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile
Pel - Potenza elettrica nominale.
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il 
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

Nota: come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, la cadenza minima è quella soglia oltre la quale non si può andare perché si viola automaticamente la norma. Possono comunque essere effettuati ulteriori controlli di efficienza energetica nei casi citati al punto precedente.

5. Impianti non denunciati

Si ricorda quanto riportato dalla legge nazionale: 
D.Lgs. 192/2005 art. 9) comma 3) lett. a)  (modificato dal  Decreto Legge 63/2013)
“i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1 (responsabili degli impianti) comunicano entro 120 gg all’ente competente in materia di controllo sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative; 
E’ pertanto obbligo del soggetto interessato, comunicare quanto sopra all’autorità competente per tutti i Comuni con meno di 40.000 abitanti.

Inoltre, le stesse norme prevedono anche la comunicazione all’autorità competente delle utenze rifornite dalle società distributrici di combustibili per gli impianti termici, come riportato:
D.Lgs. 192/2005 art. 9) comma 3) lett. b) 
“le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno”. 

6. Impianto termico disattivato

E' considerato “disattivato” l'impianto privo di parti essenziali senza le quali l’impianto non può funzionare (per esempio generatore di calore, allacciamento alla rete del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori). 
La disattivazione deve essere effettuata in modo tale da non consentire in alcun modo l’u tilizzo dell’impianto (smontaggio di parte dell’impianto, sigilli, ecc). 

Il responsabile dell'impianto termico disattivato deve compilare la dichiarazione di disattivazione allegata e trasmetterla alla Regione unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante. 
Sul libretto di impianto/centrale è necessario riportare la data di disattivazione dell’i mpianto, il nominativo di chi lo ha disattivato e la modalità di disattivazione utilizzata. 
Gli impianti che sono inutilizzati ma in grado di funzionare sono soggetti a tutti i controlli e manutenzioni periodiche di legge. 

I Responsabili di impianti termici disattivati successivamente al periodo della “campagna di istituzione del catasto impianti termici” (anno 2012) devono inviare alla Regione, entro 60 giorni dall’avvenuta disattivazione, la “Dichiarazione di impianto termico disattivato”. 

Nel caso in cui la Dichiarazione venga inviata successivamente alla ricezione del preavviso di visita di controllo, il controllo avrà comunque luogo, al fine di verificare l’effettiva disattivazione dell’impianto, con conseguente addebito al responsabile dell’impianto della sanzione prevista per gli impianti non dichiarati. 
Nel caso in cui l’impianto dichiarato disattivato dovesse essere riscontrato attivo in sede di ispezione, o non disattivato con le modalità previste, sarà addebitata al responsabile d’impianto la sanzione prevista e verrà anche eventualmente diffidato alla messa a norma.

Dichiarazione impianto termico disattivato

7. Procedure che le ditte manutentrici ed i responsabili dagli impianti dovranno attuare nell’ambito dello svolgimento delle attività di propria pertinenza.

Memorandum Ispezioni Impianti termici

Contattare Uffici Regionali/Uffici comunali/Autorità competenti

1. Iscrizione nell'elenco delle ditte accreditate
2. Acquisto e ritiro bollini
3. Trasmissione rapporti di controllo di efficienza energetica
4. Impianto termico disattivato

8. Riferimenti

Normative:
L. 9 gennaio 1991, n° 10 
D.Lgs 19 agosto 2005, n° 192 
D.M. 22 gennaio 2008, n° 37 
D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74
D.M. 10 febbraio 2014
D.M. 20 giugno 2014 (Proroga termini)
UNI 10389-1:2019

Guide:
Linee guida accertamenti e ispezioni impianti termici degli edifici
Libretto impianto: tutti modelli ed esempi CTI
Nuovo libretto di impianto: FAQ MISE
Impianti termici: la figura del Terzo responsabile
Terzo Responsabile impianti termici: Modello delega e Contratto
Rapporto di prova rendimento e fumi generatori di calore UNI 10389-1:2019

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Rapporto tipo 3
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Rapporto tipo 2
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Libretto impianto
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