D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74
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D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 / Update Maggio 2022
ID 905 Update news 24.05.2022 / Testo consolidato allegato
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (GU n.149 del 27-6-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 (GU n.146 del 10-06-2020)
Il D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48 (GU n.146 del 10-06-2020) ha introdotto con l'Art. 4 comma 1 -quinquies., la previsione inerente un DPR che dovrà armonizzare e aggiornare le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, alla cui emanazione è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
D. Lgs. 10 giugno 2020 n 48
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Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1 -quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l’intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.
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Art. 1 Ambito di intervento e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo.
Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
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Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5)
Periodicita' dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW
Tipologia impianto |
Alimentazione |
Potenza termica (1) [kW] |
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
Rapporto controllo di efficienza energetica (2) |
Impianti con generatore di calore e fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido |
10 < P < 100 |
2 |
|
P ≥ 100 |
1 |
|||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10 < P < 100 |
4 |
||
P ≥ 100 |
2 |
|||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12 < P < 100 |
4 |
|
P ≥ 100 |
2 |
|||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P ≥ 12 |
4 |
||
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P ≥ 12 |
2 |
||
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza |
P > 10 |
4 |
|
Impianti cogenerativi |
Microgenerazione |
Pel < 50 |
4 |
|
Unità cogenerative |
Pel ≥ 50 | 2 | Rapporto tipo 4 | |
P - Potenza termica utile
|
Allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8)
Valori minimi consentiti del rendimento di combustione
Tipologia di generatori di calore |
Data di installazione |
Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%) |
Generatore di calore (tutti) |
prima del 29 ottobre 1993 |
82 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti) |
dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 |
84 + 2 log Pn |
Generatore di calore standard |
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 |
84 + 2 log Pn |
Generatore di calore a bassa temperatura |
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 |
87,5 + 1,5 log Pn 10 |
Generatore di calore a gas a condensazione |
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 |
91 + 1 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione |
dall'8 ottobre 2005 |
89 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) |
dall'8 ottobre 2005 |
87 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda |
prima del 29 ottobre 1993 |
77 + 2 log Pn |
Pn Generatori ad aria calda |
dopo il 29 ottobre 1993 |
80 + 2 log Pn |
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. |
Allegato C (Articolo 9, comma 5)
Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici.
1. Per «organismo esterno», ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici, personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.
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Collegati:
Terzo Responsabile impianti termici: Modello delega e Contratto
Impianti termici: la figura del Terzo responsabile
Ispezioni impianti termici: la procedura
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Decreto 37/2008 Impianti | Consolidato 2017
Modello Rapporto Manutenzione generatori calore legna/biocombustibili solidi | UNI 10683