Vademecum Primo Soccorso
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Vademecum Primo Soccorso D.Lgs 81/08 | D.M. 388/03 / Update Rev. 1.0 2024
ID 4116 | Update Rev. 1.0 del 03.01.2024 / In allegato documento completo
Organizzare il Servizio in Azienda
Il Documento, illustra l'applicazione della Normativa del Primo Soccorso sul lavoro, ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08, che ne istituisce il l'Obbligo in relazione alla "natura della attività e delle dimensioni dell'azienda". Il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) è lo strumento normativo per l'attivazione del servizio di "Primo Soccorso", che indirizza:
- le caratteristiche minime delle attrezzature di PS;
- i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
In appendice due esempi di Organizzazione del Servizio di Primo Soccorso: Esempio A: azienda settore metalmeccanico, 15 dipendenti; Esempio B: azienda settore chimico, 25 dipendenti
Il Primo Soccorso di cui al D.Lgs. 81/2008 rappresenta la prima assistenza che viene data alla vittima di un infortunio o di un malore sul lavoro, in attesa dell'arrivo dei soccorsi da parte di personale qualificato e dotato di mezzi idonei, che dovrà essere tempestivamente chiamato ad accorrere sul posto nel più breve tempo possibile.
Modificati paragrafi:
- 3. Obblighi generali [Modifica art. 45 TUS - Legge 30 dicembre 2023 n. 214]
- 6. Sanzioni [Modifica sanzioni - DD n. 111 del 20 settembre 2023]
Aggiunti link riferimenti normativi / link www.tussl.it
Miglioramenti grafici
Indice
1. Premessa
2. Classificazione delle aziende D.M. 388/2003
2.1 Comunicazione DM 388/2003 Gruppo A
3. Obblighi generali [Rev. 1.0 2024]
3.1 Piano di primo soccorso
3.2. Designazione addetti primo soccorso
3.3 Formazione addetti primo soccorso
3.3.1 Contenuti minimi della formazione:
3.4 Dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
3.4.1 Check list dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
3.4.2 Schede ispezione periodica dotazioni
4. Defibrillatore semiautomatico (DAE)
5. Check list organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza
6. Sanzioni [Rev. 1.0 2024]
Appendice illustrativa
A. Esempio azienda settore metalmeccanico, 15 dipendenti
B. Esempio azienda settore chimico, 25 dipendenti
Fonti
Excursus
Normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico Sicurezza
Decreto 15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, Comma 3, Del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, N. 626, e successive modificazioni.
Decreti Attuativi:
- Decreto interministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Prassi di riferimento:
Interpello n. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso
Interpello n. 2/2016 del 21/03/2016 - Pronto Soccorso in ambito ferroviario
Interpello n. 19/2016 del 25/10/2016 - Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso
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D.Lgs. 81/2008
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Art. 45. Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario (1)(2)
3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni. (3)
Nota
(1) Vedi Decreto 24 gennaio 2011, n. 19 - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(2) Comma modificato dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
(3) Comma aggiunto dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.[/panel]
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2. Classificazione delle aziende D.M. 388/2003
L’organizzazione del pronto soccorso aziendale è modulata sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).
Al gruppo A appartengono
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (SEVESO RiR), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al gruppo B appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.
Al gruppo C appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.
Fig. 2
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Check list inquadramento Azienda gruppo di appartenenza:
L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).
Obblighi
Fig. 3
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3.3.1 Contenuti minimi della formazione:
- lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A (Allegato 3 D.M. 388/2003)
- lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C (Allegato 4 D.M. 388/2003)
1. Lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A (Allegato 3 D.M. 388/2003)
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3.4 Dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n. 388 del 15.07.2003.
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli allegati al D.M. n. 388 del 15.07.2003.
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.
In base al D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 15 luglio 2003, N. 388, la cassetta di primo soccorso (o pacchetto di medicazione) devono contenere almeno:
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso in dotazione alle aziende classificate gruppi A e B:
- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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3.4.1 Check list dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso
a. Per le aziende del gruppo A o B
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5. Check list organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza
... Segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2024
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Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | Gennaio 2024 | Modificati paragrafi: - 3. Obblighi generali [Modifica art. 45 TUS - L. n. 214/2023] - 6. Sanzioni [Modifica sanzioni - DD n. 111 del 20.09.2023] Aggiunti link riferimenti normativi / link www.tussl.it Miglioramenti grafici |
Certifico Srl |
0.0 | Giugno 2017 | -- | Certifico Srl |
Collegati
Decreto 15 luglio 2003 n. 388
Linee Guida ERC 2021 Primo soccorso rianimazione cardiopolmonare
Piano di primo soccorso
Formazione addetti primo soccorso
Vademecum utilizzo defibrillatori semi/automatici esterni (DAE)
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