Slide background
Slide background




Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425

ID 3116 | | Visite: 60226 | Regolamento DPIPermalink: https://www.certifico.com/id/3116

Regolamento DPI 2019

Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425

ID 3116 | Rev. 1.0 Marzo 2019

La Marcatura CE dei DPI in accordo con il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE.

Focus Rev. 1.0 2019 

Documento aggiornato a seguito della pubblicazione nella GU n. 59 dell'11 marzo 2019 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
Modifiche al D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 e abrogazione D.Lgs. 02/01/1997 n. 10

Il Regolamento DPI (UE 2016/425, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il documento sintetizza con schemi e immagini i concetti del Regolamento e il processo per la Marcatura CE dei DPI.

Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.

Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.

Come schematizzato nel paragrafo successivo, il Regolamento (UE) 2016/425 andrà a sostituire la Direttiva 89/686/CEE e la scelta, da parte del legislatore di adottare il regolamento, quale atto legislativo vincolante, così da essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea, rispetto alla direttiva, ha il preciso scopo di rendere obbligatori tutti i suoi contenuti e non solo il fine da perseguire. Al punto 23) dei considerando del regolamento è detto chiaramente che si ritiene necessario specificare il rapporto e l'ambito di applicazione rispetto al diritto degli Stati membri al fine di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro (Direttiva 89/656/CEE), al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e, dunque, di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.

L'articolo 8 della direttiva, infatti, obbliga i Fabbricanti a fornire DPI conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:

Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.

Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Procedure di valutazione conformità DPI

Le procedure di valutazione della conformità sono differenti in relazione alle categorie di rischio dei DPI:

Processo di marcatura CE

Il Processo di marcatura CE, è sintetizzabile nello schema seguente, in funzione della categoria di rischio del DPI:

In un approfondimento successivo, si metteranno in evidenza le implicazioni con il TUSL D.Lgs. 81/2008.

1. Premessa
1.1 Quadro normativo
1.2 Entrata in vigore ed applicazione
1.3 Disposizioni transitorie
2. Ambito di applicazione
3. Obblighi degli operatori economici
3.1 Obblighi del fabbricante
3.2 Obblighi del mandatario
3.3 Obblighi degli importatori
3.4 Obblighi dei distributori
4. Suddivisione/Categorie di rischio
5. Conformità’ dei DPI
5.1 Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS
5.2 Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
5.3 Processo di marcatura CE
5.4 Procedure di valutazione conformità DPI
5.5 Marcatura di conformità CE
5.6 Marcatura dei DPI
5.7 Norme armonizzate
5.8 Dichiarazione di conformità UE - ALLEGATO IX
6. Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17

Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X
Certifico S.r.l - IT
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 2019 D.Lgs. 17/2019 Certifico Srl
0.0 2016 --- Certifico Srl

Acquista da Store il Documento singolo

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Focus Regolamento DPI UE 2016 425 Rev. 1.0 2019.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 1.0 2019
963 kB 295
Allegato riservato Focus Regolamento DPI UE 2016 425 Rev. 0.0 2016.pdf
Certifico Srl. - Rev. 00 2016
1161 kB 261

Tags: Marcatura CE Regolamento DPI Abbonati Marcatura CE

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 112

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 209

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2463

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 117334

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto