Slide background
Slide background




Nota Min salute Prodotti disinfettanti 2019

ID 10294 | | Visite: 3625 | Documenti Chemicals Min. SalutePermalink: https://www.certifico.com/id/10294

Nota Min salute Prodotti disinfettanti 2019

ETICHETTATURA PRODOTTI DISINFETTANTI

L’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 528/2012 definisce i biocidi come “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.”

I biocidi, come si evince dall’etimologia della parola, sono sostanze che distruggono gli organismi nocivi o comunque, nell’ampia definizione del regolamento, li rendono innocui attraverso processi chimici/biologici, con esclusione dell’azione meccanica o fisica.

L’articolo 2.1 del regolamento (CE) n.648/2004 in materia di detergenti definisce tali “qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi destinata ad attività di lavaggio e pulizia “laddove per “sostanza” si intendono “ gli elementi chimici e loro componenti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo di produzione…” mentre per “lavaggio” la “pulizia di indumenti, tessuti, piatti ed altre superfici dure e “pulizia” indica “il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione”.

I detergenti sono prodotti composti di sostanze chimiche che agiscono fisicamente o meccanicamente per la rimozione di “depositi indesiderati” (sporco), esercitano una mera azione meccanica sugli organismi nocivi rimuovendoli fisicamente dalla superficie trattata e che, nell’ambito di tale funzione, possono anche esplicare azione igienizzante.

Tuttavia, attribuire a prodotti detergenti, nel generico contesto delle proprietà igienizzanti ammesse, specifici effetti (ancorché attraverso azione meccanica) nei confronti di germi e batteri potrebbe creare nel consumatore una falsa aspettativa nei confronti del prodotto. La presenza di indicazioni sulle modalità di azione del prodotto aiuta a rendere più chiaro il contesto.

A TAL FINE SI EVIDENZIA CHE:

Tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi - e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea.

Anche i prodotti che riportano l’indicazione del termine “sanitizzante/sanificante” si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi e pertanto sono sottoposti al relativo regime autorizzativo.

I prodotti biocidi sopra descritti commercializzati in Italia devono obbligatoriamente riportare in etichetta le diciture evidenziate:

PRODOTTO BIOCIDA (PT-…)
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE UE n. /…./00…./AUT (ai sensi del Reg.UE n. 528/2012)

Oppure

Presidio medico chirurgico Registrazione n…………del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)

La presenza del numero di autorizzazione/registrazione rilasciato dal Ministero della Salute o dalla Commissione Europea assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione che ne garantisce la sicurezza e l’efficacia nelle condizioni di uso indicate ed autorizzate.

Infatti i prodotti biocidi sono sottoposti ad un controllo preventivo all’immissione in commercio attraverso il quale è valutata la sicurezza per il consumatore /utilizzatore e per l’ambiente, e l’efficacia.

I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti, ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita.

Roma, 20 febbraio 2019

Collegati

Tags: Chemicals Detergenti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

REACH Authorisation List
Mag 07, 2024 59

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 07.05.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 07.05.2024 ID 21812 | Last update: 07.05.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 365
Apr 23, 2024 190

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365

Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 ID 21746 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 369
Apr 23, 2024 216

Regolamento delegato (UE) 2024/369

Regolamento delegato (UE) 2024/369 / Procedura elenchi positivi europei ID 21745 | 23.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2024 367
Apr 23, 2024 437

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367

Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 ID 21743 | 23.04.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di… Leggi tutto
REACH Authorisation List
Apr 19, 2024 144

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024

REACH Authorisation Decisions List / Last update: 18.04.2024 ID 21772 | Last update: 18.04.2024 REACH Authorisation Decisions List of authorisation decisions adopted on the basis of Article 64 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). The list also includes reference to related documentation… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1141
Apr 19, 2024 327

Regolamento delegato (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 ID 21720 | 19.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 106005

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Notifica HACCP
Apr 05, 2022 72420

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto