Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Deliberazione 3 novembre 2016

ID 3367 | | Visite: 5868 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/3367

 

Deliberazione 3 novembre 2016

Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.

Art. 1 (Dotazioni minime)
1. La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è individuata nell’allegato “A”

2. La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto 3 giugno 2014, n.120, è determinata secondo la formula di cui all’allegato “B”.

3. La dotazione minima di veicoli e di personale per l’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di spazzamento meccanizzato è individuata nell’allegato “C”.

4. Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato “D” riguardanti i servizi medesimi.

5. Ai fini dell’iscrizione in più sottocategorie l’impresa deve disporre della somma delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per ciascuna di esse. Ai fini dell’iscrizione nelle sottocategorie di cui all’allegato “D”, Tab. D3 e Tab. D4, l’impresa deve disporre delle dotazioni minime di veicoli e di personale previste per una di esse nella classe maggiore richiesta.

6. L’iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all’allegato ”D”, fermo restando l’obbligo, per le imprese che intendono svolgere l’attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

7. L’impresa iscritta o che intende iscriversi in una determinata classe della categoria 1 per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, può iscriversi, se in possesso dei previsti requisiti, nelle classi superiori di una o più sottocategorie.

8. La dotazione minima di veicoli e personale per l’iscrizione nelle categorie 4 e 5 è determinata secondo i criteri stabiliti nell’allegato “E”.

Articolo 2 (Capacità finanziaria)
1. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F”.

2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Le deliberazioni n. 1 del 30 gennaio 2003, n. 3 del 14 marzo 2012 e n. 6 del 12 dicembre 2012 sono abrogate.

2. Le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande 3 d’iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni. La presente deliberazione entra in vigore il 1° febbraio 2017.

Deliberazione ANGA 3 Novembre 2016

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Deliberazione 3 Novembre 2016.pdf)Deliberazione 3 Novembre 2016
 
IT191 kB938

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Mag 21, 2024 54

Direttiva 2001/80/CE

Direttiva 2001/80/CE Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001) Abrogata da: Direttiva 2010/75/UE… Leggi tutto
Grandi impianti di combustione ISPRA 2011
Mag 21, 2024 72

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni

Grandi impianti di combustione: emissioni totali, emissioni specifiche e concentrazioni ID 21898 | 21.05.2024 / Rapporto ISPRA 132/2011 Il presente rapporto contiene l’elaborazione dei dati delle emissioni in atmosfera di biossido di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri, nonché dei combustibili… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 1408
Mag 21, 2024 45

Regolamento delegato (UE) 2024/1408

Regolamento delegato (UE) 2024/1408 ID 21895 | 21.05.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione allineando un termine tecnico alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Direttiva delegata UE 2024 1405
Mag 18, 2024 122

Direttiva delegata (UE) 2024/1405

Direttiva delegata (UE) 2024/1405 / Modifica Alleg. IX Direttiva RED II ID 21879 | 18.05.2024 Direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di… Leggi tutto
Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 114

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 103

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto

Più letti Ambiente