Regolamento (UE) n. 517/2014
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Regolamento (UE) n. 517/2014
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
GU L 150 del 20.5.2014
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il Regolamento (UE) 2024/573 abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 dall'11.03.2024.
L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
La quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del presente regolamento. L’esenzione degli idrofluorocarburi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applicano fino al 31 dicembre 2024.
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
GU n.7 del 09.01.2019
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019
Il D.P.R. 146/2018 prevede dal 24 gennaio 2019 l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
GU n.7 del 09-01-2019
Obbligo di Comunicazione ai sensi dell'Art. 19
L’articolo 19, del Regolamento, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno siano comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II, del Regolamento, per l’anno civile in questione, prodotte, importate, inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.
Chi deve effettuare il report?
- Produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
- Imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II;
- Imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonn di CO2 equiv di F-gas;
- Imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonn di CO2 equiv di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II contenuti in prodotti ed apparecchiature;
- Imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione.
Cosa deve essere comunicato?
I contenuti della comunicazione dipendono dal ruolo dell’impresa nel mercato.
Il nuovo modello di comunicazione e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sono stati stabiliti dalla Commissione mediante il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014.
Come deve essere inviato il report?
Ogni anno le imprese dovranno inviare il proprio report entro il 31 marzo all’European Environment Agency (EEA) utilizzando il sistema online Business Data Repository (BDR).
Una guida all’uso del BDR è disponibile su CIRCA online forum nelle diverse lingue dell’Unione.
Ulteriori informazioni e manuali dettagliati sono disponibili su BDR website.
Collegati
D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146
Regolamento di Esecuzione (UE) Commissione N. 1191/2014 del 30 Ottobre 2014
D.P.R 27 gennaio 2012 n. 43
Protezione dell'Ozono: Quadro normativo