Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio

ID 2323 | | Visite: 27695 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/2323

Relazione annuale entro il 28 febbraio

Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio

ID 2323 | 16.02.2023

Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio del'anno successivo, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno.

Le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente.

A partire dall’anno 2014, la relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno (invece che al 31 marzo, come in passato) punto 2 della circolare ministeriale n. 124976 del 17/02/1993.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.

Vedi il Modello Relazione annuale amianto

REGIONE LOMBARDIA

COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: OBBLIGO A CARICO DEL PROPRIETARIO

La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia ha inoltre definito un'ulteriore disposizione obbligatoria a carico dei detentori di coperture contenenti amianto rappresentata dalla valutazione dell'indice di degrado delle coperture.

Dal 9 dicembre 2008, coloro che non avessero ancora provveduto alla bonifica delle coperture contenenti amianto (tramite rimozione, sovracopertura e confinamento, in quanto si trovano ancora in buone condizioni) hanno, in ogni caso, l’obbligo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (cioè i tetti in eternit), è condotta attraverso l’ispezione visiva da parte di personale qualificato al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, che sono a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge.

In attuazione del Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, se la copertura appare danneggiata (con presenza ad esempio di crepe, fessure e rotture) in misura superiore al 10% della superficie si procede alla bonifica (tramite sovracopertura o incapsulamento o rimozione) come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando la rimozione, e senza applicare l’Indice di Degrado (ID).

Se invece la copertura appare integra si procede alla sola verifica dello stato di conservazione applicando l’Indice di Degrado (ID). L’ID considera i seguenti parametri:

- grado di consistenza del materiale;
- presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe;
- presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento;
- friabilità/sgretolamento;
- ventilazione;
- luogo di vita/lavoro;
- distanza da finestre/balconi/terrazze;
- aree sensibili;
- vetustà (valutata in anni).

Il risultato dell’applicazione dell’ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni di intervento conseguenti che il proprietario dell’edificio e/o il responsabile dell’attività dovranno attuare:

- ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica (è prevista la sola rivalutazione dell’ID con frequenzabiennale);
- ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica (sovracopertura o incapsulamento o rimozione) entro i successivi 3 anni;
- ID uguale o maggiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

Qualora il risultato dell’ID non preveda la rimozione della copertura entro i 12 mesi, bensì la bonifica entro i 3 anni o nessun intervento (ID inferiore a 45), il proprietario dell’immobile e/o il responsabile, ai sensi del già citato D.M. 6 settembre 1994, dovrà comunque:

- designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;
- tenere idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire le misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di qualsiasi evento che possa causare conseguenze ai materiali contenenti amianto;
- informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto.


Vedi il Servizio Regione Lombardia GEMA

Altre info agli Uffici regionali competenti

______

Legge 27 marzo 1992, n. 257 

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
...
Art. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica

1. Le imprese che utilizzano amianto direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unita sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche aile attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
...

Vedi il Modello Relazione annuale amianto

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DDGS n. 13237 2008.pdf)DDGS n. 13237 2008
Valutazione stato conservazione coperture amianto
IT1478 kB1373
Scarica questo file (Legge 257 1992.pdf)Legge 257/1992
Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto
IT1690 kB1315
Scarica questo file (Circolare n. 124976 del 17.02.1993.pdf)Circolare n. 124976 del 17.02.1993
Relazione annuale amianto
IT76 kB1739

Tags: Ambiente Amianto

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Nov 15, 2024 118

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto
Nov 12, 2024 187

Decreto 4 novembre 2024

Decreto 4 novembre 2024 / Elenco degli alberi monumentali d'Italia. elenco - n. 4.655 ID 22926 | 12.11.2024 / In allegato Decreto 4 novembre 2024Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.265 del 12.11.2024)______ 1. L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia… Leggi tutto
Nov 12, 2024 127

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 ID 22918 | 11.11.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le… Leggi tutto
Green claims   Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024 825 UE
Nov 11, 2024 276

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE ID 22910 | 11.11.2024 / In allegato Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/825/UE, c.d. “Empowering”, in tema di “responsabilizzazione dei consumatori per la… Leggi tutto
Nov 06, 2024 163

Deliberazione 619/2023/R/eel

Deliberazione 619/2023/R/eel ID 22883 | 06.11.2024 Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte… Leggi tutto
Nov 06, 2024 233

Circolare n. 48/2024/ELT

Circolare n. 48/2024/ELT / Apertura portale elettrivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 31 Dicembre 2024 ID 22882 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 –… Leggi tutto

Più letti Ambiente