il Consiglio di Stato, con la Sentenza 5008 dello scorso 22 agosto, ha definito che la realizzazione di una struttura in legno di mq. 40 circa avente un’altezza che varia da mt. 2,50 a mt. 2,85 e copertura con teli plastificati realizzata sul terrazzo di un’abitazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, costituisce un intervento qualificabile come tettoia, per la realizzazione della quale è necessario il permesso di costruire.
Estratto:
8.4.2. Per il secondo profilo della critica in esame, che impinge nella rilevanza urbanistica dell’intervento, sovviene ancora una volta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio (sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2864; 12 dicembre 2016, n. 5108).
Con riferimento specifico al pergolato, questo Consiglio (sentenza sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2701; sez. VI, 25 gennaio 2017, n.306) ha avuto già modo di affermare che lo stesso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Di norma quindi il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa.
Dalla documentazione di causa ed in particolare dai reperti fotografici presenti in atti è dato rilevare che la struttura in questione presenta appunto una copertura che non assume carattere precario e transitorio di tal che trattasi di un intervento senz’altro asservito a permesso di costruire. Né la fattispecie costruttiva può essere ricondotta alla nozione di “pergotenda” atteso che questa “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777). Ebbene, il manufatto in questione proprio per le sue caratteristiche dimensionali, sfugge al perimetro applicativo della pergotenda e deve pertanto, anche sotto tal profilo, ritenersi asservito al regime del permesso di costruire.
8.5. Nemmeno può configurarsi il divisato vincolo pertinenziale che possa giustificare l’alleggerimento del regime edilizio, in modo da rendere l’intervento estraneo all’alveo applicativo della sanzione demolitoria, in quanto, come evidenziato da questo Consiglio (sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196; n. 2864 del 2016 cit.), il concetto di "pertinenza", ai sensi e per i fini di cui all’ art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, tale da richiedere non già la concessione edilizia, bensì la mera "autorizzazione", si differenzia, da un lato, da quello di cui all'art. 817 c.c., che è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, (cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro uso rispetto alla cosa cui esso inserisce) e, dall'altro, per potersi avere pertinenza è indispensabile che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (circostanza questa che non si verifica nel caso di specie).
9. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.[...]
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