Direttiva 92/91/CEE

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Direttiva 92 91 CEE

Direttiva 92/91/CEE

del Consiglio del 3 novembre 1992 relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(GU L 348, 28.11.1992)

...

La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive per trivellazione .

Obblighi generali del datore di lavoro

Ai sensi della presente direttiva, i datori di lavoro hanno l'obbligo di:

- tenere conto dei requisiti di sicurezza fin dallo stadio della progettazione dei luoghi di lavoro;
- assicurare la sorveglianza da parte di un responsabile;
- affidare i lavori comportanti rischi particolari a personale competente;
- impartire istruzioni di sicurezza comprensibili per tutti;
- collocare attrezzature di pronto soccorso ed effettuare esercitazioni di sicurezza a intervalli regolari.

Prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro accerta che sia stato compilato e aggiornato un documento di sicurezza e di salute (conformemente agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva-quadro 89/391/CEE). Tale documento dimostra in particolare che i rischi cui sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro sono definiti e valutati, che sono state prese misure idonee e che il luogo di lavoro è progettato, utilizzato e mantenuto in efficienza in modo sicuro.

Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, il datore di lavoro che ne ha la responsabilità garantisce il coordinamento delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e specifica le misure nel documento.

Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro.

Il datore di lavoro deve fare rapporto quanto prima in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo.

In materia di protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive, il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure adatte al tipo di sfruttamento per:

- prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
- prevenire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.

Il datore di lavoro deve provvedere a predisporre e a mantenere in efficienza mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché, in caso di pericolo, i lavoratori possano opportunamente abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e assolutamente sicuro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per fornire i sistemi di allarme e altri mezzi di comunicazione necessari che permettano, all'occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di soccorso, evacuazione e salvataggio.

Inoltre, deve informare i lavoratori delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

Ogni lavoratore deve usufruire del controllo sanitario o esservi sottoposto, prima che gli siano affidati compiti in rapporto alla presente direttiva e, in seguito, a intervalli regolari.

Il datore di lavoro deve garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

Infine, i luoghi di lavoro in cui si svolgono attività di esplorazione e di sfruttamento per trivellazione devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Qualora i luoghi di lavoro subiscano, in data posteriore all'applicazione della presente direttiva, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le misure necessarie al fine di rendere i suddetti luoghi conformi alle prescrizioni minime figuranti in allegato.

...

Articolo 1 Oggetto

1. La presente direttiva, che è l'undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori occupati nelle industrie estrattive per trivellazione definite all'articolo 2, lettera a).

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

[...]

SEZIONE II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 3 Obblighi generali

1. Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

a) i luoghi di lavoro siano progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e/o la sicurezza propria e/o degli altri lavoratori;

b) i luoghi di lavoro con presenza di personale siano oggetto di sorveglianza da parte di un responsabile;

c) i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;

d) tutte le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;

e) siano fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;

f) adeguate esercitazioni di sicurezza vengano svolte ad intervalli regolari.

2. Il datore di lavoro provvede affinché sia compilato ed aggiornato un documento in materia di sicurezza e di salute, in appresso denominato «documento di sicurezza e di salute» comprensivo dei requisiti previsti agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva 89/391/CEE.

Il documento di sicurezza e di salute dimostra in particolare che:

- i rischi cui sono esposti i lavoratori nel luogo di lavoro sono definiti e valutati;

- le misure idonee saranno prese per conseguire gli obiettivi della presente direttiva;

- i luoghi di lavoro e le attrezzature sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

Il documento di sicurezza e di salute deve essere compilato prima dell'inizio dei lavori ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

3. Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per tutte le questioni soggette al suo controllo.

Il datore di lavoro che, conformemente alla legislazione e/o alla prassi nazionale, è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori e specifica nel documento di sicurezza e di salute l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento.

Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro di cui alla direttiva 89/391/CEE.

4. Il datore di lavoro fa rapporto quanto prima alle autorità competenti in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo grave.

Se necessario, il datore di lavoro aggiorna il documento di sicurezza e di salute rendendo conto delle misure prese per evitare una ripetizione.

Articolo 4 Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive

Il datore di lavoro prende le misure adatte al tipo di attività:

- per prevenire, individuare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;

- per impedire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute.
________

Modifiche all'atto:
Direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica.

Atto di recepimento IT:

Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624

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