Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08
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Crediti formativi medici competenti - Art. 38 D.Lgs. 81/08
L'art. 38 del D.Lgs. 81/08 stabilisce al comma 3 ed al comma 4 che:
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo alle'ntrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Entro il triennio 2011-2013 i Medici Competenti avrebbero dovuto ottenere 150 crediti formativi, di cui il 70% nella disciplina Medicina del Lavoro.
I crediti sarebbero dovuti essere comunicati al Ministero della Salute entro il 31 Marzo 2015, ai fini della registrazione del Medico Competente nel Registro Nazionale.
I Medici Competenti che non hanno raggiunto la quota di crediti prevista decadono dall'incarico a partire dal 01.01.2014.
I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il possesso dei crediti da parte del Medico Competente prima della nomina.