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Modello Riunione Periodica Sicurezza Art. 35 TUS

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Modello Riunione Periodica Sicurezza Art. 35 TUS

Modello verbale di Riunione Periodica Sicurezza Art. 35 TUS

ID 3684 | Rev. 2.0 2026 del 15 Gennaio 2026

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro (DL), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), deve convocare almeno una volta all’anno una riunione inerente tutti gli aspetti di sicurezza (RPS), nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Rev. 2.0 Gennaio 2026:

Aggiornato intero Modello

Rev. 1.0 Gennaio 2019:

Rivalutate le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

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Art. 35 Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
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Interpelli (0)

Interpello n. 1/2022 del 19/07/2022 - Riunione periodica e presenza medico competente coordinatore o tutti i medici competenti
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Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Sanzioni Penali

e) con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

Sanzioni Amministrative

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,34 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
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Riunione periodica ai sensi Art. 35 D. Lgs. 81/08

Ordine del giorno:

1) Dati generali
2) Resoconto con relazione anno precedente
3) Esame del documento di valutazione dei rischi 
4) Andamento infortunistico con statistiche  
5) Sorveglianza sanitaria
6) Idoneità DPI 
7) Gestione emergenze / primo soccorso
8) Piano formazione/informazione/Addestramento per compito/mansione
9) Procedure per la sicurezza
10) Altri argomenti discussi, interventi ed osservazioni
11) Misure di prevenzione e degli interventi migliorativi dei livelli di sicurezza
12) Varie ed eventuali
13)  Conclusioni
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segue allegato

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Elaborato Certifico Srl Rev. 2.0 2026

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 Gennaio 2026 Normativo Certifico Srl
1.0 Gennaio 2019 Normativo Certifico Srl
0.0 Maggio 2017 -- Certifico Srl

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