Decreto 5 novembre 2019 n. 167

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Decreto 5 novembre 2019 n  167

Decreto 5 novembre 2019 n. 167

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(GU Serie Generale n.7 del 10-01-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2020

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l’emanazione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l’individuazione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

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Art. 1. Limiti minimi di età

1. Il limite minimo di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è fissato in diciotto anni.
2. Ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso, il limite minimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale è fissato in diciassette anni.

Art. 2. Limiti massimi di età

1. L’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l’accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:
a) ventisei anni nel concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco;
b) trenta anni nel concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
e) trenta anni nei concorsi pubblici per l’accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale, salvo quanto previsto dall’articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. L’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soggetta ai seguenti limiti massimi di età:
a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall’articolo 143, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155, comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3, primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e b) , e al comma 2, lettera a) , si applica il limite di età di trentasette anni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.

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