Chiarimento MATTM 0031366 del 21.12.2012

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Direttiva OND Emissione acustica macchine Tecnico competente in acustica

Chiarimento MATTM 0031366 del 21.12.2012

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito alla figura del tecnico competente in acustica ambientale nell'ambito delle prove fonometriche da effettuare al fine di attestare la rumorosità delle macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto ai sensi del D. Lgs. n. 262/2002

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi c per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, all'articolo 2. commi 6, 7, 8 e 9 prescrive che: ''6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui ai comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.

9. l soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo".

Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 recante "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" disciplina i valori di emissione acustica, la procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sul'emissione sonora relativi alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente. Il decreto si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite all'articolo 2 e all'allegato I che sono immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per, l'uso previsto.

L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del suddetto decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, a tal fine, si avvale dell'ISPRA.

L'articolo 12, comma l del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 stabilisce che il Ministero del!"ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità.

L'allegato IX del suddetto decreto riporta i requisiti minimi per la designazione degli organismi di cui all'articolo 12, comma 1. In particolare viene indicato che il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni per la valutazione della documentazione tecnica;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente esperienza pratica riguardo a questi controlli;
- l'attitudine a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.

Alla luce di quanto su esposto si evince che il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 non richiede l'obbligo della qualifica di tecnico competente ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
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segue in allegato

Update 4 aprile 2017 D.Lgs. 17 Febbraio 2017, N. 41

Attenzione - Qualifica di tecnico competente in acustica ambientale richiesta (o altro)

Alla luce del D.Lgs. 17 Febbraio 2017, N. 41 Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i) , l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (GU n. 79 del 04 aprile 2017)

è stato emanato il Decreto MATT 25 gennaio 2018 "Definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera B) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262".

Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
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ALLEGATO IX (articolo 12)

PARTE A Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12, comma 2

I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'articolo 12 sono riportati di seguito:
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4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.
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Decreto MATT 25 gennaio 2018
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Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche del corso rivolto al personale incaricato dei controlli di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, come modificato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41.
2. Il personale incaricato dei controlli che risulta, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 41/2017, già inserito nell’elenco degli ispettori degli organismi di certificazione autorizzati ad operare nell’ambito del decreto legislativo n. 262/2002 è tenuto alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto.
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