Sentenza CC n.16247/2019 del 15 aprile 2019

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Sentenza CC n 162472019 del 15 aprile 2019

Sentenza CC n.16247/2019 del 15 aprile 2019

Il vincolo di edificabilità nelle aree confinanti con zone aeroportuali deve essere determinato da un apposito provvedimento dell' Enac.
 
La Corte di Cassazione con sentenza n.16247/2019 depositata lo scorso 15 aprile 2019 individua il principio di diritto per il quale spetta all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) competente per territorio, la determinazione dei divieti di edificazione nelle zone che interessano la navigazione aerea.
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 16247 Anno 2019
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 03/04/2019
 
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo, all'esito dell'annullamento con rinvio della Suprema Corte del precedente provvedimento, ha nuovamente rigettato l'istanza di Nicolò Failla, diretta alla revoca dell'ingiunzione emessa dal P.G. di Palermo, in esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate in Carini, contenuto nella sentenza di condanna per reati edilizi (sentenza della Corte di appello di Palermo del *15 marzo 1999, divenuta irrevocabile il 30 aprile 1999).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando 1), 2) e 3) l'inosservanza delle norme in tema di silenzio-assenso (artt. 32, comma 25, I. n. 326 del 2003, 39 della I. n. 724 del 1994, 35 della I. n. 47 del 1985, 28 della I.r. n. 16 del 2016) conseguente alla richiesta di concessione in sanatoria, tenuto conto della circostanza che, all'epoca della realizzazione del manufatto, ampliamento di un preesistente fabbricato per circa 60 mq, e della presentazione della prima istanza di condono nel 1995, non esisteva alcun vincolo e che tuttora è applicabile non il vincolo paesaggistico o idro-geologico-ambientale-paesistico, ma solo quello sismico, che non preclude la condonabilità delle opere, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 5498 del 2009), e quello aeroportuale, che, a differenza di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non comporta un vincolo di inedificabilità assoluta con riferimento a qualsiasi opera edile, ma solo ed esclusivamente a quelle indicate espressamente dall'Enac, tra cui non ricade il manufatto in esame, consistente in un corpo basso di 60 mq, realizzato a circa 15 km dall'aeroporto, in una zona ad alta densità abitativa.
3. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento.
2.Occorre premettere che nel provvedimento impugnato si legge che nel parere del P.G. e nelle sentenze di merito si è evidenziato che le opere abusive insistono in una zona soggetta a vincolo sismico, come, del resto, confermato dalla documentazione prodotta. Il rigetto dell'istanza del ricorrente (di revoca dell'ordine di demolizione in considerazione delle istanze di condono presentate) è stato tuttavia motivato richiamando la disciplina riferita ad aree soggette a vincoli imposti dalle leggi statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, la cui insistenza nell'area ove è stato realizzato il manufatto abusivo è stata contestata dal ricorrente e non si rinviene affermata nel provvedimento impugnato. La disciplina richiamata non risulta, invece, pertinente alla disciplina anti-sismica, da cui non deriva l'inedificabilità assoluta, ma piuttosto l'applicazione di una serie di limitazioni e di prescrizioni di cui agli artt. 83ss. del d.P.R. n. 380 del 2001. A ciò si aggiunga che il condono di cui all'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in I. n. 326 del 2003, risulta precluso, relativamente alle zone sismiche, ai sensi del comma 27, lett. b, solo laddove non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
Il provvedimento impugnato è, quindi, viziato dall'erronea applicazione della disciplina riferita ad altra e diversa situazione di fatto, da quella menzionata nelle premesse.
3. Per quanto concerne il vincolo aeroportuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 709 cod.navigazione, come modificato dal d.lgs. n. 96 del 2005, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale; gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il successivo art. 709 cod.navigazione precisa, altresì, che costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento e che la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Il contenuto del vincolo aeroportuale non può, dunque, essere individuato in via astratta e aprioristica, senza l'esame del provvedimento dell'Enac, in termini di inedificabilità assoluta.
Va, pertanto, accolta anche la relativa censura.
4. Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
 
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma 3 aprile 2019
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