Appunti Merci Pericolose | ||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 171 del 12 Agosto 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Trasporto leghe contenenti piombo CLP / Rifiuti / ADR Dal 01.09.2025 ID 24043 | 11.08.2025 / Documento completo allegato Il nuovo Regolamento delegato (U.E) 2024/197 (21esimo ATP), di modifica del regolamento (CE) n.1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (CLP), precede che a partire dalla data del 1° Settembre 2025 le materie (sostanze / miscele / rifiuti) contenenti piombo entro certi limiti dovranno classificate come pericolose per cui il trasporto su strada e quindi soggette all’applicazione dell’ADR. Accordo multilaterale M366 In relazione a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 (21° ATP del Regolamento CLP), in applicazione dal prossimo 1° Settembre 2025, per le leghe metalliche contenenti piombo che hanno subito una riclassificazione del pericolo ambientale H400 / H410 ponendo problematiche ed incertezza per l'eventuale applicazione ADR al loro trasporto, l'Italia attraverso il MIT, ha trasmesso ad UNECE formale richiesta di deroga (condizionata) dell'applicazione dell'Accordo ADR al trasporto di tali leghe come Classe 9 UN 3077. (notificato Accordo multilaterale M366 / inizio 8 Agosto 2025 - valido fino al 31 Agosto 2027). Per la validità è attesa la sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR. Vedi Si analizza la classificazione di leghe di piombo (massivo ed in polvere) in applicazione di: La procedura di classificazione CLP / Rifiuti / ADR della miscela (lega) fa ricorso al metodo della “somma dei componenti classificati”. Il Regolamento delegato (U.E) 2024/197 nell’allegato VI, parte 3, Regolamento (CE) n.1272/2008 modifica la tabella 3 come segue: Classificazione piombo ante Regolamento delegato (U.E) 2024/197 Nota rifiuto: Miscela (lega) contenente polvere di piombo HP 14 possibile (classificata) / Piombo massivo HP 14 NO EER Voce ALLEGATO VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose Tabella 3 Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose Classificazione piombo post Regolamento delegato (U.E) 2024/197 Il Regolamento delegato (U.E) 2024/197 modifica la classificazione per il Piombo massivo e quello in polvere: Schematizzando:
Differenza classificazione, schematizzando: Come detto si analizza la classificazione CLP / Rifiuti HP / ADR del piombo (massivo ed in polvere) relativamente all’indicazione di pericolo H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (Cronico 1) in quanto valore che accomuna le 2 sostanze.
Applicabile (si escludono gli articoli) Fattore M Articolo 2 Definizioni 4.1.3.5.5 Metodo della somma 4.1.3.5.5.1 Principi 4.1.3.5.5.1.1. Nel caso delle categorie di classificazione delle sostanze da Cro nico 1 a Cronico 3, i criteri di tossicità sottesi differiscono di un fattore 10 da una categoria all’altra. Le sostanze classificate in una fascia di tossicità elevata contribuiscono quindi alla classificazione di una miscela in una fascia di tossicità inferiore. Nel calcolo di tali categorie di classificazione si deve quindi tenere conto del contributo di qualsiasi sostanza classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3. 4.1.3.5.5.1.2. Se una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1 occorre tener conto del fatto che tali componenti, quando la loro tossicità acuta è inferiore a 1 mg/l e/o la loro tossicità cronica è inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili), contribuiscono alla tossicità della miscela anche se sono presenti in basse concentrazioni. I componenti attivi presenti nei pesticidi sono spesso molto tossici per l’ambiente acquatico, come pure altre sostanze, come i composti organometallici. In queste condizioni l’applicazione dei normali limiti di concentrazione generici dà luogo a una «sottoclassificazione» della miscela. È quindi neces sario applicare fattori moltiplicatori per tener conto dei componenti altamente tossici, come indicato al punto 4.1.3.5.5.5. 4.1.3.5.5.2. 4.1.3.5.5.2 Procedura di classificazione 4.1.3.5.5.2.1. In generale, una classificazione più severa di una miscela prevale su una classificazione meno severa, per esempio la classificazione di una miscela nella categoria Cronico 1 prevale sulla classificazione nella categoria Cronico 2. Di conseguenza, in questo esempio, la procedura di classificazione è già completata se la miscela è stata classificata nella categoria Cronico 1. Non esistono categorie di classificazione più severe della categoria Cronico 1. Per tale motivo non è necessario procedere oltre nella classificazione. 4.1.3.5.5.3. Classificazione per la categoria Acuto 1 4.1.3.5.5.3.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è ≥ 25 %, l'intera miscela è classificata nella categoria Acuto 1. Tabella 4.1.1
4.1.3.5.5.4. Classificazione per la categoria Cronico 1, 2, 3, 4 4.1.3.5.5.4.1. Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25 %, l’intera miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata. 4.1.3.5.5.4.2. Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 2. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 2 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per dieci, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 è pari o superiore al 25 %. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 2, la procedura di classificazione è terminata. 4.1.3.5.5.4.3 Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1 o Cronico 2, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 3. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 3 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per cento, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 moltiplicata per dieci, addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 3 è pari o superiore al 25 %. 4.1.3.5.5.4.4 Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1, 2 o 3, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 4. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 4 se la somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4 è pari o superiore al 25 %. 4.1.3.5.5.4.5. La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a lungo termine (cronico) in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.2. Tabella 4.1.2 Verifica della formula evidenziata (limite concentrazione più basso I componenti di categoria Acuto 1 e Cronico 1 con tossicità inferiore a 1 mg/l e/o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni. Quando una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1, si applica: Ciò significa che la concentrazione dei componenti classificati nella categoria «Acuto 1» nella colonna a sinistra della tabella 4.1.1 e la concentrazione dei componenti classificati nella categoria «Cronico 1» nella colonna a sinistra della tabella 4.1.2 sono moltiplicate per il fattore appropriato. I fattori moltiplicatori da applicare a questi componenti sono definiti in base al valore di tossicità, come indicato nella tabella 4.1.3. Pertanto, per classificare una miscela contenente componenti classificati nella categoria Acuto/Cronico 1 è necessario conoscere il valore del fattore M per poter applicare il metodo della somma, - o la formula di additività (cfr. punto 4.1.3.5.2) purché si disponga di dati sulla tossicità di tutti i componenti altamente tossici della miscela e se esistono prove convincenti del fatto che tutti gli altri componenti, compresi quelli per i quali non si dispone di dati specifici sulla tossicità acuta e/o cronica, sono di tossicità bassa o nulla e non contribuiscono in misura significativa alla pericolosità della miscela per l’ambiente. Tabella 4.1.3 [...]
Direttiva rifiuti (concentrazioni HP14) (non si usano M) Applicabile: Si, possibile ALLEGATO III CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI Dal 5 luglio 2018 entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/997 sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:
Schematizzando graficamente: Calcolo
Applicabile: SI 2.2.9.1.10.4.6. Metodo della somma 2.2.9.1.10.4.6.1. Metodo di classificazione 2.2.9.1.10.4.6.2. Classificazione nella categoria acuta 1 2.2.9.1.10.4.6.2.1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di detti ingredienti è superiore o uguale al 25%, la miscela è classificata nella categoria acuta 1. Se il calcolo conduce ad una classificazione della miscela nella categoria di tossicità acuta 1, il processo di classificazione è terminato. 2.2.9.1.10.4.6.2.2. Tabella 2.2.9.1.10.4.6.2.2: [...]
In relazione a normative differenti e non completamente armonizzate, si evidenziano classificazioni differenti tra CLP / Rifiuti / ADR relative al Piombo (massivo e polvere) come calcolate (vedasi relativi box di calcolo). segue allegato
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