La Direttiva (UE) 2020/2184 (DWD) mira a proteggere le persone e l'ambiente dagli effetti nocivi dell'acqua potabile contaminata e a migliorare l'accesso all'acqua potabile. È entrata in vigore il 12 gennaio 2021 a seguito di una revisione della Direttiva sull'acqua potabile del 1998, direttiva 98/83/CE.
La direttiva introduce requisiti minimi per i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano in tutta l'UE. L'armonizzazione di tali requisiti garantisce la protezione dei cittadini nell'UE e migliora il funzionamento del mercato interno.
Il mandato dell'ECHA ai sensi della direttiva sull'acqua potabile è limitato all'attuazione di alcune disposizioni dell'articolo 11 della direttiva. L'articolo 11 stabilisce il quadro normativo per i requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile.
Tale quadro normativo è stato adottato dalla Commissione europea in sei atti giuridici, pubblicati il 23 aprile 2024.:
- Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti. (GU L 2024/369 del 23.4.2024)
- Regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure.
- Regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (GU L 2024/371 del 23.4.2024)
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/365 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei.
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano.
Vedi pacchetto MOCA DWD
Questo nuovo quadro normativo, istituito con il coinvolgimento dell'ECHA, comprende:
- Elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti autorizzati per l'uso nei materiali di fabbricazione a contatto con l'acqua potabile.
- Metodologie di valutazione del rischio e requisiti informativi per la revisione delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti che potrebbero essere aggiunti agli elenchi positivi.
- Procedure amministrative per l'aggiornamento degli elenchi positivi.
Alla fine del 2025, gli operatori economici e le autorità nazionali potranno iniziare a notificare all'ECHA la loro intenzione di proporre modifiche agli elenchi positivi europei.
Dalla fine del 2026, potranno iniziare a presentare all'ECHA le loro domande per aggiungere nuove voci e modificare o rimuovere voci esistenti dagli elenchi positivi europei.

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Direttiva (UE) 2020/2184
Articolo 11. Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
1. Ai fini dell’articolo 4 (Obblighi generali), gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l’estrazione, il trattamento, lo stoccaggio, o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
b) non alterino il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) non favoriscano la crescita microbica;
d) non causino il rilascio nell’acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale.
2. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano sulla base dei principi sanciti nell’allegato V. Tali atti di esecuzione devono stabilire:
a) entro il 12 gennaio 2024, metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e componenti da includere negli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;
b) entro il 12 gennaio 2025, sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall’ECHA, elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni o componenti per ciascun gruppo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, e ceramiche o altri materiali inorganici di cui è autorizzato l’uso nella fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua destinata al consumo umano, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie adottate a norma della lettera a) del presente comma e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
c) entro il 12 gennaio 2024, procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:
i) l’individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non attese e aumento della crescita microbica da testare nell’acqua di migrazione;
ii) metodi per testare gli effetti sulla qualità dell’acqua, tenuto conto delle pertinenti norme europee;
iii) criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l’altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l’acqua di rubinetto, e delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22.
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Processi DWD
L'articolo 11 della Direttiva sull'acqua potabile (DWD) stabilisce requisiti igienici minimi per i materiali a contatto con l'acqua potabile. L'articolo stabilisce un sistema armonizzato per garantire che i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile non presentino rischi inaccettabili per il consumatore europeo.
Nell'ambito di questo sistema, l'ECHA mantiene un elenco positivo di sostanze di partenza, composizioni e costituenti approvati per l'uso nella fabbricazione di materiali e prodotti per l'acqua potabile. Per gestire l'elenco positivo, l'ECHA si avvale di due processi:
1. notifica di intenzione al DWD; e
2. Domanda DWD.
L'infografica che segue fornisce una guida dettagliata a questi processi e offre link a risorse utili e materiali di supporto.

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Segue in allegato