| Appunti Costruzioni | ||
| Newsletter n. 966 del 19 Novembre 2025 | ||
| Salve Visitatore | ||
Circolare CNI n. 357/XX Sess./2025 del 12.11.2025 ID 24938 | 19.11.2025 / In allegato Incompatibilità tra collaudatore statico e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) - parere del ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio supporto giuridico (quesito n. 3687 del 02/10/2025) - informativa. Il quesito sottoposto al Ministero chiedeva di chiarire se un Professionista che abbia svolto l’incarico di CSE in un determinato appalto possa successivamente essere nominato collaudatore statico sulla stessa opera, anche nel caso in cui non abbia ricoperto altri ruoli tecnici, come quello di progettista o di direttore dei lavori. Nel proprio riscontro, il Ministero ha ricostruito l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le disposizioni dell’articolo 72 della legge 5 novembre 1971 n.1086 - rubricata "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” - trovino oggi corrispondenza nell’articolo 116, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 36 del 2023. Quest’ultima disposizione, riprendendo una linea di continuità con la normativa previgente, stabilisce che non possono svolgere l’incarico di collaudatore coloro che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, ad attività di progettazione, direzione, approvazione, autorizzazione, controllo o vigilanza sul contratto da collaudare. Il Ministero ha quindi osservato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), esercita funzioni di “alta vigilanza” tecnica sull’andamento dei lavori, finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. Sebbene tale funzione non coincida con la direzione operativa delle attività di cantiere, essa rientra comunque nella sfera della vigilanza e del controllo, che la norma citata considera elementi di incompatibilità con il successivo svolgimento del collaudo statico. In ragione di ciò, il parere ministeriale afferma che l’incarico di CSE deve ritenersi, in linea di principio, incompatibile con quello di collaudatore statico sulla medesima opera, poiché la posizione di chi ha esercitato funzioni di vigilanza non garantirebbe il necessario grado di indipendenza e imparzialità richiesto al collaudatore. Il Ministero ha inoltre chiarito che, nei casi in cui il CSE coincida con il Direttore dei Lavori, l’incompatibilità è da considerarsi assoluta. Qualora invece il CSE sia un soggetto distinto dal Direttore dei Lavori e operi in piena autonomia, la stazione appaltante dovrà valutare in concreto se l’attività svolta possa configurare un conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 16, comma 45, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale valutazione dovrà tenere conto della natura effettiva dei compiti svolti e della loro incidenza sul controllo dell’opera oggetto di collaudo. Il documento ministeriale sottolinea, infine, come la ratio delle disposizioni in materia di incompatibilità sia quella di garantire che il collaudo venga effettuato da soggetti pienamente indipendenti, in grado di esprimere un giudizio tecnico obiettivo e scevro da condizionamenti derivanti da precedenti incarichi. [...] Fonte: CNI Collegati |
||
![]() |
||
|
sono siti di: Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter clicca qui oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||
| Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541 | ||