Convenzione di Washington

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Convenzione CITES

Convenzione di Washington / Convenzione CITES Appendices I, II and III Update June 2021

ID 7839 | Update 06.09.2021 / Allegata Convenzione con allegati I, II, III aggiornati Giugno 3021

CITES è l’acronimo per Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione).

La Convenzione è stata firmata a Washington il 3 Marzo 1973.

Da qui il modo più comune di identificarla (Convenzione di Washington). E’ interessante notare che la Convenzione regolamenta il commercio di queste specie e non solo il trasporto. Ciò significa che l’acquisto, la vendita e la detenzione di esemplari protetti da questa convenzione, di loro parti (Es. avorio, ossa, pelli o pellicce etc.) o di prodotti ottenuti da essi è un reato internazionale punibile in tutti gli stati firmatari della Convenzione.

CITES è un accordo internazionale a cui gli Stati aderiscono volontariamente.

Gli Stati che hanno accettato di essere vincolati dalla Convenzione sono noti come Parti. Il suo scopo è quello di garantire che il commercio internazionale di esemplari di animali e piante selvatiche non minacci la loro sopravvivenza. Anche se CITES è giuridicamente vincolante per le Parti (in altre parole essi sono tenute ad attuare la Convenzione) non sostituisce le leggi nazionali. Piuttosto fornisce principi ed un quadro di riferimento normativo, che ognuna delle Parti deve convalidare attraverso la propria legislazione nazionale. Gli elevati livelli di sfruttamento e commercializzazione di alcune specie animali e vegetali, unitamente ad altri fattori, come la perdita di habitat, sono in grado di impoverire pesantemente le popolazioni e di portare alcune specie sull’orlo dell’estinzione. Molte specie selvatiche in commercio non sono in pericolo, ma l'esistenza di un accordo per garantire la sostenibilità del commercio è importante al fine di salvaguardare queste risorse per il futuro. Poiché il commercio di animali e piante selvatiche attraversa i confini tra paesi, lo sforzo di disciplinarlo richiede la cooperazione internazionale per salvaguardare alcune specie dal sovra-sfruttamento. La CITES è stata concepita nello spirito di tale cooperazione.

La CITES è stata redatta a seguito di una risoluzione adottata nel 1963 durante una riunione dei membri della IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Il testo della convenzione è stato infine concordato in un incontro dei rappresentanti di 80 Paesi a Washington DC., Stati Uniti d'America, il 3 marzo 1973, e il 1° luglio 1975 è entrato in vigore. Viene ratificata in Italia con Legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed è attualmente disciplinata anche dal Regolamento (CE) 338/97.

La Legge 7 febbraio 1992 n. 150 disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione.

Le Appendici CITES I, II, III

Le specie possono essere elencate in una delle tre Appendici CITES, in gran parte dei casi secondo lo status delle loro popolazioni e secondo l’impatto che il commercio internazionale può avere.

- L’Appendice I elenca le specie minacciate di estinzione che sono o possono essere influenzate dal commercio internazionale; in generale per tali specie è vietato ogni commercio internazionale, sebbene alcuni casi possano essere autorizzati in circostanze eccezionali.
- La maggior parte delle specie, comunque, è elencata nell’Appendice II che include specie non necessariamente minacciate di estinzione, ma che possono diventarlo se il loro commercio non è severamente disciplinato. Nell’Appendice II sono anche elencate alcune specie perché simili a quelle già elencate; elencando queste specie «simili» si aiutano le Autorità di Gestione e le forze dell’ordine a controllare più facilmente il 9 commercio internazionale. Il commercio internazionale delle specie di piante e animali elencate nell’Appendice II è consentito solo per le spedizioni accompagnate da permessi validi.
- L’Appendice III include specie soggette a regolamentazione in un particolare Stato membro e per le quali è necessaria la collaborazione degli altri Stati membri al fine di controllarne il commercio

Regolamento (CE) 338/97 e Convenzione CITES

Il Regolamento (CE) 338/97 disciplina del commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche per tutti gli Stati Membri dell’UE.

Prevede quattro Allegati (A, B, C e D); gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell’UE.

L’Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include alcune specie non elencate negli allegati da A, B, C ma per le quali l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza.

Per conformarsi agli altri strumenti dell’UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (Direttiva 79/409/CEE, abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE) alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell’Allegato A.

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive, ad esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli Allegati.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica. 
(GU n.44 del 22.02.1992)

Legge 19 dicembre 1975, n. 874
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. 
(GU n.49 del 24-2-1976 - SO)

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(GU L 61 del 3.3.1997)
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