Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 35568 | 05 Agosto 2019

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 05 agosto 2019, n. 35568

Rischio di incendio boschivo derivante da lavorazioni effettuate nel cantiere operante in prossimità del bosco

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35568 Anno 2019

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 05/06/2019

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lucca nei confronti di B.L. e di B.N. con la quale questi erano stati giudicati responsabili di incendio boschivo colposo (artt. 40, co. 2 e 423-bis cod. pen.), condannandoli alla pena di un anno di reclusione ciascuno, ed era stato mandato assolto il B.L. dal reato di cui agli artt. 28 e 55 d.lgs. n. 81/2008 mentre per il B.N., per il medesimo reato, era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione (altre statuizioni, qui non rilevanti, avevano attenuto al coimputato I.G.).
Sul gravame proposto dal B.N. e dal B.L., la Corte di Appello ha infatti mandato assolto il primo dal residuo reato, ritenendo che egli non avesse commesso il fatto, ed ha confermato ogni altra statuizione.
2. I fatti valutati dai giudici di merito sono stati ricostruiti nel modo che segue.
Il 6 settembre 2009 A.C., dipendente della Bea s.r.l., aveva provocato l'innesco dell'incendio di circa mille metri quadrati di bosco sito in località Ponte a Serraglio di Bagni di Luca. Ciò era accaduto perché il A.C., tagliando delle sbarre di ferro con una mola troncatrice, aveva fatto sprigionare delle scintille che avevano attinto dell'erba secca posta sul muro che delimitava da un lato il cantiere della Cooperativa Terra Uomini e Ambiente; erba che aveva preso fuoco.
Agli imputati in parola, il B.N. nella qualità di legale rappresentante della Bea s.r.l. e quindi datore di lavoro del A.C. (giudicato separatamente per l'imputazione di incendio boschivo colposo) e il B.L. quale responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro della società cooperativa a responsabilità limitata Terra Uomini e Ambiente e come tale soggetto obbligato alla redazione del POS, era stato ascritto di aver omesso di formulare nel POS misure dirette a prevenire il rischio di incendio boschivo derivante dalle lavorazioni effettuate nel cantiere operante in prossimità del bosco e così di aver cagionato l'incendio.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione B.L. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco L..
3.1. Con un primo motivo, deduce violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità della notifica all'imputato della citazione a giudizio per il grado di appello, derivante dalla consegna dell'atto non già all'imputato personalmente ma a D.B., persona non legittimata a riceverlo, siccome non residente nel luogo e quindi non convivente con il destinatario.
3.2. Con un secondo motivo, lamenta che la Corte di Appello, incorrendo in violazione della legge penale e nel vizio di motivazione, ha erroneamente ritenuto sussistente in capo al B.L. una posizione di garanzia rispetto al rischio di incendio boschivo, insussistente alla luce del fatto che egli era responsabile della sicurezza e quindi non titolare degli obblighi di redazione del POS e comunque una eventuale posizione di garanzia in tale veste era delimitata alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e non a tutela del patrimonio boschivo.
Ravvisa poi manifesta illogicità nella sentenza, che assolve il B.L. dalla contravvenzione per non aver commesso il fatto, in quanto privo di obbligo, e poi lo condanna per il delitto perché titolare di posizione di garanzia.
Inoltre, la stessa sentenza prende atto che il B.N. aveva assolto all'obbligo di adozione del POS, nel quale vi era specifica valutazione del rischio incendio, sulla scorta di quella segnalazione fatta dal B.L. la cui omissione invece gli viene rimproverata.
Per altro verso l'esponente rimarca come sia dubitabile che la posizione di garanzia ricoperta dal B.L. sia riferibile alla prevenzione dell'incendio boschivo; menziona, a dimostrazione, gli artt. 1, 2, co. 1 lett. q), 15 e 28 del d.lgs. n. 81/2008.

Considerato in diritto

Va rilevato che successivamente alla pronuncia della sentenza qui impugnata è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
Tale termine è di sette anni e sei mesi, che per effetto di alcuni periodi di sospensione, risulta decorso il 26.9.2016.
Dovendosi escludere, per le ragioni che saranno subito esposte, la inammissibilità del ricorso, siffatta causa estintiva può essere rilevata (cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818), anche perché non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'Imputato che imporrebbe, ai sensi dell'art. 129, co. 2 cod. proc. pen., un proscioglimento nel merito.
In particolare, la motivazione con la quale la Corte di Appello ha respinto l'osservazione difensiva secondo la quale il B.L. avrebbe dovuto attivarsi perché fosse fronteggiato il rischio di incendio boschivo risulta carente e non in linea con i principi posti da questa Corte a riguardo dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Invero, se le qualifiche richiamate nella sentenza impugnata possono di per sé valere quale richiamo sintetico alle disposizioni che attribuiscono in via originaria al dirigente e al preposto puntuali obblighi di garanzia nei confronti dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dall'attività lavorativa, la rilevanza che nel caso specifico assume il rischio di incendio boschivo avrebbe richiesto di esplicitare il percorso logico-giuridico in forza del quale anch'esso è stato ricondotto all'area del rischio gestito dal B.L..
Per contro, da un canto la Corte distrettuale ha rimarcato che il B.L. era titolare di posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori operanti nel cantiere di cui trattasi; dall'altro, prendendo atto dell'assoluzione per la contravvenzione pure contestatagli e quindi del fatto che al medesimo non poteva essere riportata la omessa previsione del rischio di incendio boschivo nel POS, ha concluso per un addebito fondato sulla mera presenza in cantiere e sulla violazione di regole di colpa generica, in tal modo credendo di fondare esclusivamente sulla conoscenza dell'esistenza in prossimità del cantiere di erba secca e del compimento di lavorazione che sprigionava scintille l'ampliamento dell'area di rischio affidata al B.L.. Senza però considerare che l'imputazione per fatto omissivo improprio avrebbe richiesto comunque di approfondire in forza di quali disposizioni la conoscenza delle condizioni di contesto del cantiere avrebbe reso il B.L. obbligato ad adottare misure per la prevenzione dell'incendio boschivo.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2019.

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