D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303

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D P R  19 marzo 1956 n  303

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro. 

(GU n.105 del 30-04-1956 - SO)

Atto abrogato da: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Resta in vigore l'Art. 64:

Art. 64.

Gli ispettori del lavoro hanno facolta' di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresi' di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.

Gli ispettori del lavoro hanno facolta' di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

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Tags: Sicurezza lavoro Rischi per la salute e la sicurezza