Regolamento (UE) n. 349/2011

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Regolamento  UE  n  349 2011   Statistiche degli infortuni sul lavoro

Regolamento (UE) n. 349/2011 / Statistiche degli infortuni sul lavoro

ID 3176 | 30.10.2016

Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione dell’11 aprile 2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro.

Dopo aver fornito una serie di definizioni in materia di infortuni sul lavoro (art.1), tra cui:

a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;

b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio;

c) «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;

d) «età»: l’età della vittima al momento dell’infortunio; e) «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima;

f) «ubicazione geografica»: l’unità territoriale in cui si è verificato l’incidente;

g) «dimensione dell’impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;

h) «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza;

i) «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro.

j) «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell’infortunio;

k) «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l’infortunio;

l) «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l’infortunio;

m) «attività fisica specifica»: l’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio;

n) «agente materiale dell’attività fisica specifica»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell’infortunio;

o) «deviazione»: l’ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio;

p) «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto coinvolto nell’evento anormale;

q) «contatto - modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall’agente materiale che ha provocato la lesione;

r) «agente materiale del contatto - modalità di lesione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.

Il Regolamento, che è diventato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, ha prescritto le modalità e le procedure per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati necessari, e cioè dei “microdati” sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi “metadati”(*).

I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione devono essere trattati in conformità al principio del segreto statistico, (definito sia nel Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che nel Regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente:

1) la tutela delle persone fisiche in  materia di trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari,
2) la libera circolazione di questi dati.

I dati vengono registrati con la codifica della metodologia ESAW (European Statistic of Accidents at Work, Statistiche europee degli infortuni sul luogo di lavoro) che permette  di attribuire dei codici (a due, tre e otto cifre) a una specifica tabella di nomenclature opportunamente individuate che definiscono queste variabili sensibili:

1. tipo di luogo;
2. tipo di lavoro;
3. attività fisica specifica seguita dalla vittima al momento dell’infortunio;
4. agente materiale nell’ attività fisica specifica;
5. deviazione, l’ultimo evento, deviazione rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio;
6. agente materiale deviazione, il principale agente materiale associato o collegato all’evento deviante;
7. contatto, il contatto che ha provocato i danni alla vittima;
8. agente materiale contatto, il principale agente materiale associato o collegato al contatto lesivo.

Regolamento (CE) N. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. (GU L 354 del 31.12.2008).

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