Incarico accertatori / Procedura verifica green pass lavoratori

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Incarico   Procedura verifica Green pass lavoratori Rev  00 2021

Modello Incarico accertatori / Procedura verifica green pass lavoratori / Decreto n. 127/2021

ID 14560 | 21.09.2021 / Modello Lettera di incarico soggetti accertatori e procedura verifiche

Il Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 (Decreto green pass), che obbliga al green pass tutti i lavoratori delle PA e del settore Privato, richiede all’Art. 1 c. 5 - PA e Art. 3 c. 5 - Privati, che i Datori di lavoro debbano di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi e definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 Ottobre 2021.

Il presente Documento individua:

1. Modello di lettera di incarico soggetto accertatore verifica green pass
2. Modello di procedura per l’organizzazione delle verifiche

Vedi Modello operativo organizzazione verifiche Green pass Lavoratori privati

Obbligo vaccinale

Modelli non applicabili settore sanitario / RSA che hanno obbligo vaccinale ai sensi del Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 e Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122.

Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 / Soggetti verificatori Green pass

Art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2

Art. 3. Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

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Lettera di incarico soggetto accertatore verifica green passs
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(*)  Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127, di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato
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Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 / Sanzioni

Art. 1 Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
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ART. 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato)

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

DPCM 17 GIUGNO 2021

 Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quanto previsto nel comma 8.

8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all’art. 9 -ter , comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dal citato art. 9 -ter ai commi 2 e 5. L’attività di verifica del rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9 -ter da parte dei dirigenti scolastici è svolta dall’ufficio scolastico regionale competente.

Garante per la protezione dei dati personali FAQ - Estratto comunicato del 06.09.2021

L’Autorità ha ricevuto diversi quesiti, da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi, introdotti dal decreto-legge n. 105 del 2021, in relazione all’uso delle certificazioni verdi in “zona bianca”. Ancorché qualificate come istanze di accesso civico “Foia” esse non riguardano, tuttavia, l’accesso ad informazioni detenute dall’Amministrazione, ma introducono quesiti interpretativi della disciplina vigente in materia di certificazioni verdi, alla luce delle innovazioni introdotte nel quadro normativo dal d.l. n. 105.

Le questioni sollevate dai quesiti sono di indubbio interesse generale, coinvolgendo il rapporto – oggi più che mai complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche – tra le esigenze di sanità pubblica sottese al contrasto della pandemia e i vari diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali appunto il diritto alla protezione dei dati personali, l’autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica.

La disciplina interna delle certificazioni verdi si muove in questa prospettiva e, sotto il profilo della protezione dei dati, implica un trattamento legittimo nella misura in cui si inscriva nel perimetro delineato dalla normativa vigente. Essa è rappresentata, in particolare – per quanto concerne il tema oggetto dei quesiti – dal combinato disposto degli artt. 9 del d.l. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87), 9-bis, introdotto nel corpo del d.l. n. 52 dall’art. 3 del d.l. n. 105 del 2021 e, per le misure attuative, 13 del DPCM 17 GIUGNO 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del citatod.l. n. 52.

Il d.l. n. 105 del 2021 – oltre ad introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale – amplia, con il citato art. 9-bis, l’ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi disciplinate, in via generale, dall’art. 9 del d.l. n. 52, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività ivi specificamente indicate. Prescindendo, in questa sede, dall’esame della ragionevolezza dell’estensione dell’ambito applicativo delle certificazioni verdi nei termini progressivamente delineati dai dd.ll. nn. 105 e 111 del 2021 e dalle implicazioni di tale estensione sulla proporzionalità del corrispondente trattamento, si può intanto rilevare come esso sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal DPCM 17 GIUGNO 2021, attuativo dell’art. 9 del d.l. n. 52 del 2021.

In tale complessiva cornice – già oggetto di analisi da parte del Garante, tanto in sede di audizione parlamento sul disegno di legge di conversione del d.l. n. 52, quanto di parere sul relativo DPCM attuativo – si inscrive il d.l. n. 105, che sotto questo limitato profilo non muta gli aspetti essenziali, anche sotto il profilo procedurale, del trattamento.

In particolare, come espressamente chiarisce l’art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del d.l. n. 52, introdotto dall’art.3 deld.l. n. 105, anche nelle nuove ipotesi di ostensione della certificazione verde, introdotte da quest’ultimo provvedimento, si applica la disciplina procedurale prevista dal DPCM 17 GIUGNO 2021, attuativo dell’art. 9, c. 10, del d.l. n. 52, ai fini delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni stesse. Tale disciplina procedurale comprende, del resto, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde (in particolare mediante l’unica app consentita, ovvero quella sviluppata dal Ministero della salute “VerificaC 19”), anche il potere di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c. 4, del citato DPCM, da leggersi anche alla luce della recente circolare del Ministero dell’interno del 10 agosto u.s.. Tra le garanzie previste dal citato DPCM 17 GIUGNO 2021 è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c. 5).

segue in allegato

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