Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008

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Radiazioni ionizzanti   Tabella correlazione Dlgs 101 2020 e TUS

Radiazioni ionizzanti | Tabella Correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008 / Rev. 2.0 2023

ID 11370 | Rev. 2.0 del 29.01.2023 / Documento completo in allegato

Il Documento analizza, in maniera schematica, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione Direttiva 2013/59/EURATOM) in relazione ai riferimenti ed ai richiami al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Rev. 2.0 del 29.01.2023
- Aggiornati articoli Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a seguito delle modifiche normative disposte dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:

- la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
- la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

In particolare le disposizioni del decreto si applicano:

- alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
- alla costruzione, all’esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
- alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
- alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nell’Unione europea e all’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
- alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
- alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
- al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
- alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
- all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
- alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
- alle esposizioni mediche;
- alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.

Per quanto non diversamente previsto dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 180 Definizioni e campo di applicazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivita’ comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia.

Estratto

Tabella correlazione D.lgs 101/2020 e D.lgs 81/2008

In rosso: Riferimenti Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81nelDecreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101
In verde: modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disposte dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215  (Conversione DL 21 ottobre 2021, n. 146)
In viola: Riferimenti Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81nel Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 come modificato dal D.lgs 25 novembre 2022 n. 203

Tabella Figura1

[...] Segue in allegato

Testi normativi

D.Lgs. 81/2008  |Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cover TUS 2023 small

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti

Cover Dlgs 101 2020 small

TUSSL / Link | Certifico Srl - IT

Il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) D.Lgs. 81/2008

TUSSL

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2023
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto
2.0 2023  - Aggiornati articoli Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101a seguito delle modifiche normative disposte dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
1.0 2022 - Aggiornati articoli Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101a seguito delle modifiche normative disposte dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215  (Conversione DL 21 ottobre 2021, n. 146)
- Inseriti link articoli TUSSL.
0.0 2020 ---

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