Gestione dei lavoratori fragili: Sorveglianza sanitaria

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Gestione lavoratori fragili

Gestione dei lavoratori fragili: Sorveglianza sanitaria

Approfondimento-tecnico MIUR 2020

In condizioni ordinarie la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e i compiti del medico competente sono definiti dal D. Lgs 81/08.

L’attuale emergenza epidemiologica e la necessità di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione (e quindi anche tra i lavoratori) ha posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha richiesto interventi anche normativi che si sono andati precisando con l’evoluzione delle conoscenze e le necessità.

Fra questi aspetti di novità il tema della persona “fragile”, del ritorno al lavoro delle persone che sono state contagiate o malate, della collaborazione con le autorità sanitarie nei percorsi di accertamento di casi e contatti, coinvolgono i datori di lavoro, i lavoratori e il medico competente. Il Protocollo Condiviso di regolamentazione firmato il 14 marzo dalle parti sociali, in accordo con il Governo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, integrato il 24 aprile ed inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio 2020, assegna al Medico Competente il ruolo di segnalare al Datore di Lavoro eventuali fragilità ed eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l’idoneità del lavoratore alla mansione.

DEFINIZIONE DI FRAGILITA’
La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima alla “persona fragile” e successivamente al “lavoratore fragile”:

persona fragile”: portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; Una generica definizione può essere rintracciata nel DPCM 08/03/2020 e successivi fino al DPCM 26/04/2020 che all’art. 3, comma 1, lett b) prevede che “sia fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità”;

lavoratore fragile”: l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal D.L. 17 marzo 2020 n.18, poi ripreso dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL 19 maggio 2020  n. 34 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020. Viene definito come “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

Per questi lavoratori è previsto un periodo di assenza dal servizio che è equiparato al ricovero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il soggetto, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. In modo più specifico la condizione di immunodepressione è affrontata nella Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020 dove si suggerisce di attivare per questi lavoratori, per quanto possibile, condizioni di lavoro a distanza, di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati e comunque di mantenere una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette norme igieniche.

Altro riferimento a condizioni di fragilità si trova nella Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.”
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