Convenzione ILO C11 del 25 ottobre 1921

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Convenzione ILO C11 del 25 ottobre 1921

ID 13974 | 09.07.2021

Convenzione ILO C11 Diritto di associazione (agricoltura), 1921.

Ginevra, 25 ottobre 1921

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione; dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; e dopo aver deciso che le proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale; adotta la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul diritto d’associazione (agricoltura), 1921, da ratificarsi dagli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Articolo 1
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad assicurare a tutte le persone occupate nell’agri­coltura gli stessi diritti d’associazione e di coalizione dei lavoratori dell’industria, e ad abrogare qual­siasi disposizione legislativa o di altra natura che abbia per effetto di limitare questi diritti di fronte ai lavoratori agricoli.

Articolo 2
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 3
1.  La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2.  Essa non impegnerà che i membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Uf­ficio internazionale del Lavoro.
3.  In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 4
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazio­nale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 5
Con riserva delle disposizioni dell’art. 3, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni dell’art. 1 entro il 1o gennaio 1924 al più tardi, ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per rendere effettive queste disposizioni.

Articolo 6
Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai possedimenti ed ai protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Articolo 7
Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spira­re di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Articolo 8
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 9
I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: RDLN 20 marzo 1924, n. 601
Entrata in vigore: 11 maggio 1923

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