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Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934

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Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934

ID 14122 | 23.07.2021

Convenzione ILO C44 Indennità di disoccupazione, 1934.

Ginevra, 04 giugno 1934

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi il 4 giugno 1934 nella sua diciottesima sessione, dopo aver deciso di adottare diverse proposizioni relative all’assicurazione contro la disoccupazione ed a diverse forme di assistenza ai disoccupati, questione che costituisce la seconda parte dell’ordine del giorno della sessione, dopo aver deciso che queste proposte prenderebbero le forme di Convenzione internazionale, adotta oggi, ventitrè giugno millenovecentotrentaquattro, la Convenzione che segue e che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione del 1934.

Articolo 1
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna a mantenere un sistema che assicuri ai disoccupati involontari pei quali vale la presente Convenzione, sia:
a) una «prestazione d’assicurazione» cioè una somma corrisposta in ragione di contributi pagati ad un’assicurazione obbligatoria o facoltativa in base all’impiego del beneficiario;
b) un’«indennità» la quale non sia nè una prestazione d’assicurazione, nè un soccorso concesso come provvedimento dell’assistenza pubblica, ma che può costituire la rimunerazione per un impiego in lavori di soccorso organizzati nelle condizioni previste nell’art. 9;
c) una combinazione di prestazioni d’assicurazione e di indennità.
2. A condizione che esso assicuri, a tutte le persone cui si applica la presente Convenzione, le prestazioni d’assicurazione o le indennità previste pel capoverso primo, questo sistema può essere:
a) un’assicurazione obbligatoria;
b) un’assicurazione facoltativa;
c) una combinazione di sistemi d’assicurazione obbligatoria e d’assicurazione facoltativa;
d) uno dei sistemi indicati sopra completato da un sistema d’assistenza.
3. Spetta alla legislazione nazionale di fissare, dato il caso, le condizioni in cui i disoccupati passano dal regime dell’assicurazione a quello delle indennità.

Articolo 2
1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone abitualmente impiegate con retribuzione di un salario o di uno stipendio.
2. Tuttavia, ciascun membro può prevedere, nella sua legislazione nazionale, le eccezioni ch’esso giudica necessarie per quanto concerne:
a) i domestici;
b) i lavoratori a domicilio;
c) gli assuntori d’opera che occupano impieghi stabili dipendenti dal Governo, dalle autorità locali o da un servizio di utilità pubblica;
d) gli assuntori d’opera intellettuali i cui guadagni dall’autorità competente sono considerati tanto elevati da permettere di mettersi essi stessi al sicuro del rischio di disoccupazione;
e) i lavoratori il cui impiego ha carattere stagionale, quando la durata della stagione è normalmente inferiore a sei mesi e gli interessati non sono ordinariamente occupati, durante il resto dell’anno, in un impiego coperto dalla presente Convenzione;
f) i lavoratori giovani che non abbiano raggiunto una determinata età;
g) i lavoratori che hanno sorpassato una determinata età e sono a beneficio di una pensione o di un assegno di vecchiaia;
h) le persone che sono occupate solo a titolo occasionale o sussidiario in impieghi coperti dalla presente Convenzione;
i) i membri della famiglia dei datori di lavoro;
j) categorie eccezionali di lavoratori pei quali circostanze particolari fanno che non sia necessario o non conveniente applicare le disposizioni della presente Convenzione.
3. I Membri devono far conoscere nei rapporti annuali, presentati da essi sull’ap­plicazione della presente Convenzione, le eccezioni che essi avranno fatto in virtù del paragrafo precedente.
4.  La presente Convenzione non si applica ai marinai, ai pescatori di mare, nè ai lavoratori agricoli, lasciando alla legislazione nazionale il compito di determinare queste categorie.

Articolo 3
In caso di disoccupazione parziale, dovranno essere concesse delle prestazioni d’assicurazione o delle indennità ai disoccupati il cui impiego si trova ridotto entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Articolo 4
Il diritto a ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alle condizioni seguenti, da adempirsi dal richiedente:
a) essere idoneo al lavoro e disponibile pel lavoro;
b) essere iscritto presso un ufficio pubblico di collocamento o presso altre ufficio approvato dall’autorità competente e, con riserva delle eccezioni e condizioni che potessero essere prescritte dalla legislazione nazionale, frequentare regolarmente detto ufficio;
c) conformarsi a tutte le altre prescrizioni che potessero essere emanate dalla legislazione nazionale allo scopo di accertare se adempie le condizioni relative alla concessione di una prestazione d’assicurazione o di un’indennità.

Articolo 5
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sottoposto ad altre condizioni o motivi d’esclusione, in particolare a quelle previste negli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le condizioni e i motivi d’esclusione che non siano quelli previsti negli articoli summenzionati, devono essere indicati nei rapporti annuali, da presentarsi dai membri sull’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sub-ordinato all’adempimento di un termine di aspetto durante il quale è prescritto:
a) sia il versamento di un numero determinato di contributi nel corso di un determinato tempo precedente la domanda di una prestazione d’assicurazione o l’inizio della disoccupazione;
b) sia un impiego coperto dalla presente Convenzione durante un determinato tempo precedente la domanda di una prestazione d’assicurazione o d’indennità, o precedente l’inizio della disoccupazione;
c) sia una combinazione dei metodi che precedono.

Articolo 7
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’adempimento di un periodo di carenza; la durata e le condizioni d’applicazione di esso devono essere fissate dalla legislazione nazionale.

Articolo 8
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alla condizione che il richiedente abbia a frequentare un corso d’insegnamento professionale o altro.

Articolo 9
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’accettazione, nelle condizioni da fissarsi dalla legislazione nazionale, di un impiego a lavori di soccorso organizzati da un’autorità pubblica.

Articolo 10
1.  Il richiedente che rifiuti di accettare un’occupazione conveniente può essere escluso, per un periodo adeguato, dal diritto alle prestazioni d’assicurazione o a un’indennità. Non deve ritenersi come conveniente:
a) un’occupazione l’accettazione della quale comporterebbe l’obbligo di abitare in una regione in cui non esiste possibilità di alloggio conveniente;
b) un’occupazione per cui i salari sono inferiori o di cui le altre condizioni d’impiego sono meno favorevoli;
i) a ciò che il richiedente potrebbe ragionevolmente sperare tenendo conto di quanto otteneva abitualmente nella sua professione ordinaria, nella regione in cui era generalmente impiegato, o che avrebbe ottenuto se avesse continuato ad essere impiegato (quando trattasi di impiego offerto nella professione e nella regione in cui il richiedente era abitual­mente occupato da ultimo);
ii) al livello generalmente tenuto in quel momento nella professione e nella regione in cui l’occupazione è offerta (in tutti gli altri casi);
c) un’occupazione disponibile per cessazione del lavoro dovuta a conflitto professionale;
d) un’occupazione tale, per cui, per una ragione diversa da quelle indicate sopra, e tenuto conto di tutte le circostanze, compresa la situazione personale del richiedente, il rifiuto di siffatta occupazione non gli può ragionevolmente essere rimproverato.
2. Il richiedente può essere escluso, per un periodo adeguato, dal diritto alle prestazioni d’assicurazione o all’indennità:
a) se ha perduto il suo impiego in ragione diretta di una cessazione del lavoro dovuta a conflitto professionale;
b) se ha perduto il suo posto per propria colpa o se l’ha volontariamente abbandonato senza motivi legittimi;
c) so ha tentato di ottenere con frode una prestazione d’assicurazione o un’indennità;
d) se esso non si conforma, per trovare lavoro, alle istruzioni di un ufficio pubblico di collocamento o di altra autorità competente, o se l’autorità competente provi che, deliberatamente o per negligenza, esso non ha profittato di un’occasione ragionevole di occupazione conveniente.
3. Il richiedente che, lasciando il suo posto, ha ricevuto dal suo datore di lavoro, in virtù del suo contratto di lavoro, un compenso sostanzialmente uguale alla sua perdita di guadagno durante un determinato periodo, può essere privato del diritto alla prestazione d’assicurazione o alle indennità per la durata di questo periodo. Tuttavia un’indennità di licenziamento prevista dalla legislazione nazionale non potrà essere considerata come un compenso siffatto.

Articolo 11
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere limitato a un determinato periodo che normalmente non dovrà essere inferiore a 156 giorni lavorativi e, in nessun caso, inferiore a 78 giorni lavorativi all’anno.

Articolo 12
1. Il pagamento delle prestazioni d’assicurazione non deve essere subordinato allo stato di bisogno del richiedente.
2. Il diritto a ricevere un’indennità può essere subordinato alla constatazione, in condizioni da determinarsi dalla legislazione nazionale, di uno stato di bisogno del richiedente.

Articolo 13
1. Le prestazioni d’assicurazione devono essere pagate in contanti; tuttavia, prestazioni complementari destinate a facilitare al lavoratore la ripresa del lavoro possono essere dato in natura.
2. Le indennità possono essere concesse in natura.

Articolo 14
Tribunali od altre autorità competenti devono essere istituiti, in conformità della legislazione nazionale, per dirimere le contestazioni relative a domande di presta­zioni d’assicurazione o di indennità presentate dalle persone cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 15
1. Il richiedente può essere privato del diritto di ricevere prestazioni d’assicurazione o indennità per tutto il periodo in cui esso dimora all’estero.
2. Un regime speciale può essere istituito per i lavoratori di confine che hanno il luogo di lavoro in uno Stato e il luogo di dimora in un altro.

Articolo 16
Gli stranieri devono aver diritto alle prestazioni d’assicurazione e alle indennità nelle stesse condizioni come i nazionali. Tuttavia qualsiasi membro può rifiutare ai cittadini di qualsiasi Stato o membro che non è legato dalla presente Convenzione, la parità di trattamento coi suoi propri cittadini relativamente a prestazioni che provengono da fondi ai quali il richiedente non ha contribuito.

Articolo 17
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro per essere registrate.

Articolo 18
1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di cui sarà stata registrata la ratificazione da parte del Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla data in cui le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dopo dodici mesi dalla data a cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Articolo 19
Non appena saranno state registrate dall’Ufficio internazionale del Lavoro le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche l’avvenuta registrazione delle ratificazioni che gli fossero ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 20
1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di cinque anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel capoverso precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni nelle condizioni previsto dal presente articolo.

Articolo 21
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica­zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 22
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione portante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova Convenzione portante revisione, implicherebbe di pieno diritto, nonostante l’art. 20 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sotto riserva che la nuova Convenzione portante revisione sia entrata in vigore;
b) a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione portante revisione, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore poi Membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la Convenzione portante revisione.

Articolo 23
Il testo francese e quello inglese della presente Convenzione faranno parimente fede.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 10 giugno 1938

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