Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
ID 8251 | Update 09.04.2026
Allegati Documento Quadro normativo e Linee guida sulle Prove evacuazione emergenza scuole.
Vedi anche: Prevenzione Incendi scuole: la normativa
Con la nota VVF 5264/2018, il numero di prove evacuazione emergenza per le scuole deve essere almeno 4/anno scolastico.
Le norme:
1. Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (Almeno 2 prove di evacuazione/anno).
2. La nota n. 5264 del 18 aprile 2018 dei VVF (Almeno 2 esercitazioni antincendio/anno oltre alle 2 del decreto ministeriale del 26 agosto del 1992).
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12. Norme di esercizio
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.
12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
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DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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d) Devono essere svolte almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi, in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992;
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3. Il Decreto 31 marzo 2026 (GU n. 81 dell’8.04.2026) indica tra le misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, quella di effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi. L’attuazione di detta misura è riportata nel registro dei controlli.
Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 6/anno
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Art. 2. Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
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3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali da adottare:
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h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
Prevenzione Incendi scuole | Quadro normativo
Collegati
Nota VVF 5264/2018 Adeguamento antincendio scuole e asili nido
Decreto 12 aprile 2019
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
D.M. 10 marzo 1998
