Indicazioni applicative DM 02 Settembre 2021

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Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021

Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021 / GSA (21 maggio 2022)

ID  17020 | 06.07.2022 / In allegato Indicazioni applicative DM 02.09.2021

Ministero dell'Interno - Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 46 - Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

[...]

...

Estratto

1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI

a) L’organizzazione dei corsi

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile organizzano i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio.

La Direzione che organizza il corso individua i docenti e nomina un responsabile tecnico incaricato dell’organizzazione del corso e del raccordo tra i docenti.

Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l'effettuazione dei corsi di formazione.

Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal DM 14 marzo 2012, devono indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C).

Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede diversa da quelle del CNVVF, si dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e pratiche.

Ciascun richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla propria copertura assicurativa per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.

Si ribadisce quanto indicato al comma 3 del punto 5.2 dell’allegato V al decreto: il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della parte pratica e pertanto, ai fini dell’abilitazione di tipo C, non è consentita la frequenza parziale dei corsi di tipo A e B.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto, l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.

b) I moduli teorici

I programmi dei corsi di formazione di tipo A, B e C per docenti degli addetti antincendio sono riportati nell’allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l’indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento. Gli argomenti prettamente teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8).

Il materiale didattico è stato elaborato singolarmente per ogni tipologia di corso (A, B, C) in forma di ipertesto, individuando, per ciascun argomento oggetto di insegnamento, le fonti e i documenti utili a esplicitarlo in maniera esaustiva. Viene fornito attualmente in un file .zip, che deve essere estratto in apposita cartella. Il materiale didattico è reso disponibile tramite apertura con browser dei files denominati “Corso di tipo …”. Si prevede, in futuro, la pubblicazione su un’apposita sezione del sito istituzionale, anche al fine di consentirne il periodico agevole aggiornamento.

Infatti, stanti la vastità degli argomenti trattati, l’evoluzione costante della normativa e la necessità che i contenuti dei corsi siano allineati con gli indirizzi in materia di prevenzione incendi del C.N.VV.F., si è ritenuto di utilizzare direttamente le disposizioni vigenti e, per quanto possibile, documenti elaborati dal C.N.VV.F. stesso. Il materiale didattico predisposto ha pertanto caratteristiche di conformità, modularità e aggiornabilità.

Inoltre, il materiale didattico di riferimento, così come elaborato, essendo destinato ad un profilo didattico medio-alto, quale è quello del formatore per formatori, non vuole in alcun modo prevaricare la libertà espositiva del docente, ma costituisce la base di conoscenza su cui costruire l’impianto didattico. Allo stesso tempo, essendo gli aspiranti formatori non necessariamente dei professionisti che operano nel settore antincendio, si intende accompagnarli nella materia prevenzione incendi con riferimenti precisi e insindacabili lasciandogli la libertà di trasporli nella maniera ritenuta più efficace nelle proprie lezioni. Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente.

Il materiale didattico di riferimento fornisce puntuali riferimenti agli argomenti da trattare nelle lezioni nel seguente modo:

- ogni modulo può assumere un’organizzazione delle lezioni differente in funzione della tipologia di argomenti trattati;
- per ogni lezione dalla descrizione nella tabella 5.1.2 vengono riportati gli argomenti di interesse;
- la lezione viene idealmente e più in generale suddivisa evidenziando dove reperire in maniera puntuale:
- i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;
- le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per l’argomento trattato;
- le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;
- le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;
- le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;
- l’analisi di eventuali casi pratici.

I docenti dei primi 8 moduli dovranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi.

c) Modulo 9

Il modulo 9 del corso di formazione per formatori è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico pratico, pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte meramente teorica e quella applicativa.

Nell’ambito del modulo è prevista l’esposizione dei contenuti principali riguardanti la gestione delle emergenze, oltre ad una parte applicativa che, a discrezione del docente, potrà avere uno spazio più o meno ampio nell’ambito della trattazione.
Infatti oltre alla parte di sperimentazione vera e propria, a cui è necessario dedicare integralmente le 4 ore previste, nell’ambito delle 4 ore teoriche il docente potrà decidere di ampliare maggiormente la parte esemplificativa, eventualmente integrando gli esempi proposti con altri in suo possesso, ferma restando la necessità di illustrare agli aspiranti formatori i concetti fondamentali della pianificazione di emergenza e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza, richiamandone i fondamenti (D.M. 2/9/2021, Capitolo S.5 D.M. 3/8/2015)

I docenti del nono modulo devono essere individuati come indicato al precedente punto b).

d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)

I discenti, al termine della formazione, devono conoscere, saper utilizzare, e saper insegnare l’utilizzo, relativamente a ciascuna tipologia di presidio antincendio previsto.

I docenti del modulo 10 dovranno essere individuati tra il personale appartenente al ruolo dei capi reparto e capi squadra coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

Di seguito sono riportati gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati nell’ambito del modulo 10.

ESTINTORI

La formazione sugli estintori deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;
- prove pratiche di utilizzo;
- prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo .

Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo e, quindi, dovranno essere in grado di spiegarne l’utilizzo. A tale proposito si sottolinea che:

- gli estintori a base d’acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;
- gli estintori a CO2 hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando uti- lizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un’usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;
- il fornitore dovrà garantire l’idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell’estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell’ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell’estintore:
- gli incaricati alla formazione effettueranno i controlli visivi necessari di integrità di tutti i com- ponenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l’estintore è dotato di indi- catore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l’utilizzo di tali presidi antincendio.

Nell’ambito delle prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’impiego di estintori a base d’acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

- tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall’aspirante formatore;
- qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune proce- dure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici.

RETI IDRANTI

Anche la formazione sulle reti idranti deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo
- prove pratiche di utilizzo
- prove pratiche di insegnamento dell’utilizzo

L’illustrazione deve consolidare, attraverso la visione di una rete e dei suoi componenti, l’apprendimento già svolto nel modulo teorico, e le prove pratiche devono essere svolte almeno sui seguenti elementi:

- idrante soprasuolo
- idrante sottosuolo
- tubazione UNI 70 (con erogazione acqua)
- idrante a cassetta UNI 45 (con erogazione acqua)
- naspo (con erogazione acqua)

La presentazione e l’utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le specifiche e l’immagine di un dispositivo realizzato a scopo didattico al Comando di Forlì-Cesena.

Indicazioni applicative DM 2 settembre 2021   Immagine 1

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nel programma della formazione pratica è stata inserita anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante solo l’illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie respiratorie. Relativamente a tali attrezzature non sono previsti addestramenti specifici, in riferimento anche alle previsioni dell’art. 77 comma 5 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

[...] Segue in allegato

Sommario

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

1.1 I CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI
a) L’organizzazione dei corsi
b) I moduli teorici
c) Modulo 9
d) Modulo 10 (per corsi di tipo A e C)
ESTINTORI
RETI IDRANTI
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1.2 ABILITAZIONE DEI FORMATORI
a) Commissioni d’esame
b) Prove d’esame

1.3 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

1.4 AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

2.1 LA DESIGNAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

2.2 LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
a) Individuazione della tipologia di corso (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)
b) Programmi dei corsi e supporti didattici
c) Procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe

2.3 ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
a) L’allegato IV del D.M. 2 settembre 2021
b) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami da parte delle strutture centrali e periferiche del CNVVF: modalità di presentazione delle domande e tariffe
c) Prove d’esame

2.4 AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Allegato 1 - Verbale di sessione d’esame per aspiranti formatori degli addetti antincendio
Allegato 2 - Verbale di esame di abilitazione dei formatori per gli addetti antincendio
Allegato 3 - Verbale di sessione di accertamento dell’idoneità tecnica degli addetti antincendio
Allegato 4 - Verbale di accertamento

Fonte: VVF

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