Progetto UNI/PdR Servizio di prevenzione e protezione

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Progetto UNI PdR Servizio di prevenzione e protezione

Progetto UNI/PdR “Servizio di prevenzione e protezione” 

UNI, 20 Dicembre 2019

Il tavolo UNI/PdR “Servizio di prevenzione e protezione” ha approvato l’avvio della pubblica consultazione del progetto di Prassi di Riferimento dal titolo “Servizio prevenzione e protezione - Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lvo 81/2008”.

Frutto della collaborazione con il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI), il progetto di UNI/PdR è ora sottoposto alla fase di consultazione pubblica, con scadenza il prossimo 31 gennaio 2020, al fine di raccogliere osservazioni da parte del mercato.

Il documento fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) concorre - unitamente ad altri soggetti - a supportare il datore di lavoro nella predisposizione della valutazione, gestione e trattamento dei rischi. In questa ottica, appare necessario predisporre una linea di indirizzo che - attraverso un criterio oggettivo, replicabile e scalabile - possa consentire a datori di lavoro e professionisti della sicurezza di valutare efficacemente le attività da svolgere per adempiere alle necessità aziendali e alle previste normative di legge.

Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori”.

Esso è composto dal Responsabile del Servizio (RSPP) e, dove nominati, dagli addetti (ASPP) in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’organizzazione. Per raggiungere efficacemente gli obiettivi il RSPP deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominati dal datore di lavoro, devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali che sono specificati nell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il D.Lvo 81/2008 all’art.33 comma 1 declina i compiti generali del servizio di prevenzione, prevedendo che esso deve provvedere:

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire informazioni ai lavoratori.

Le attività svolte dal servizio di prevenzione e protezione sono, dunque, sia di tipo tecnico che gestionale, organizzativo e relazionale e risultano fondamentali per l’efficacia e l’efficienza dell’azione prevenzionale all’interno dell’organizzazione.

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Fonte: UNI

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