Codice Prevenzione Incendi: Status Ottobre 2022
ID 8658 | Update Rev. 19.0 del 26.10.2022 | Fonte CCTS/altri / Documento completo allegato
Changelog (allegato news) degli aggiornamenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 come modificato dal DM 18 ottobre 2019) previsioni anni 2019/2021. (N)
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Update Rev. 19.0 del 26.10.2022
La Rev. 19.0 del Documento e news allegata è aggiornata con:
Decreto 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU n.251 del 26.10.2022).
Entrata in vigore: 27.10.2022
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Con il Decreto 12 aprile 2019 (eliminazione del doppio binario) dal 20 Ottobre si obbliga alle norme prestazionali del Codice la Prevenzione Incendi per 42 attività (Vedi Tabella di lettura e Tabella Attività PI e RTV) del D.P.R. 151/2011. Sono previsti, comunque, metodi non prestazionali, vedasi Cap G.2.5 a G 2.9.
La news tiene in aggiornamento le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, anche in relazione a nuove Bozze di RTV, revisioni o altro.
Download Codice Prevenzione Incendi: Status Rev. 17.0 del 30.05.2022
Bozze in esame:
Bozza edifici Pubblico spettacolo (RTV)
Bozza RTV Stazioni ferroviarie
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Stato Capitoli Codice RTV | 12.08.202
N. |
Attività |
Decreto in Codice |
Stato |
Pubblicazione |
Attività DPR 151/2011 |
Obbligo Codice [1][2][3][4]
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Iter alla Data (*) |
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V.1 |
Aree a rischio specifico |
Nativo |
Pubbl. |
GU n. 192 del 20.08.2015 |
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V.2 |
Aree a rischio ATEX |
Nativo |
Pubbl. |
GU n. 192 del 20.08.2015 |
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V.3 |
Vani degli ascensori |
Nativo |
Pubbl. |
GU n. 192 del 20.08.2015 |
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V.4 |
Attività di ufficio |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n.57 06.03.2020 |
n. 71 |
NO [3] |
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V.5 |
Attività turistico alberghiere |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n.57 06.03.2020 |
n. 66 |
NO [3] |
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V.6 |
Autorimesse |
Decreto 14 Febbraio 2020 Decreto 15 Maggio 2020
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Pubbl. |
GU n.57 06.03.2020 GU n.132 23.05.2020 |
n. 75 |
SI [3] |
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V.7 |
Attività scolastiche |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n.57 06.03.2020 |
n. 67 |
NO [3] |
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V.8 |
Attività commerciali |
Decreto 14 Febbraio 2020 |
Pubbl. |
GU n.57 06.03.2020 |
n. 69 |
NO [3] |
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V.9 |
Asili nido |
Decreto 6 aprile 2020 |
Pubbl. |
GU n.98 14.04.2020 |
n. 67 |
NO [3] |
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V.10 |
Edifici Tutelati |
Decreto 10 luglio 2020 |
Pubbl. |
GU n.183 22.07.2020 |
n. 72 |
NO [3] |
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V.11 |
Strutture sanitarie |
Decreto 29 marzo 2021 |
Pubbl. |
GU n. 85 09.04.2021 |
n. 68 |
NO [3] |
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V.12 |
Altre attività in edifici tutelati |
Decreto 14 ottobre 2021 |
Pubbl. |
GU n. 255 25.10.2021 |
n. 72 |
NO [3] |
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V.13 |
Chiusure d’ambito edifici civili |
Decreto 30 marzo 2022 |
Pubbl. |
GU n.83 08.04.2022 |
n. 77 |
SI |
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V.14 |
Edifici civile abitazione |
Decreto 19 maggio 2022 |
Pubbl. |
GU n.125 30.05.2022 |
n. 77 |
NO [3] |
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Pubblico spettacolo |
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Nuovo |
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n. 65 |
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Esa. |
Bozza |
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Stazioni ferroviarie |
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Nuovo |
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n. 78 |
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Esa |
Bozza |
(**) |
Stoccaggio e trattamento rifiuti |
Decreto 26 luglio 2022 |
Pubbl. |
(GU n.187 dell'11.08.2022) |
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(***) |
Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio |
Decreto 3 settembre 2021 |
Pubbl. |
GU n.259 29.10.2021 |
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Codice |
Decreto 18 ottobre 2019 |
Pubbl. |
GU n.256 31.10.2019 SO n. 41 |
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Aggiornamento Codice |
Decreto 24 novembre 2021 |
Pubbl. |
GU n.287 02.12.2021 |
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Aggiornamento Codice |
Decreto 14 ottobre 2022 |
Pubbl. |
GU n.251 26.10.2022 |
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(*) Si riferisce lo stato del Decreto/Bozza alla Data news:
- (---) indica "senza notizie"
- (In revisione) indica Decreto già pubblicato ma in revisione
- (In esame) indica Bozza / Schema regolamento notificato EC "Nuovo Decreto"
(**) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice
Le norme tecniche di cui all’allegato 1 della RTV Stoccaggio e trattamento rifiuti si applicano in combinazione con le sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.
(***) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice
Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 29.10.2021)
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Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)
[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 2 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr).
[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr) 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (numero aggiunto dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr);
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato
[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido;
b-bis) 68;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
...
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[4] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che entra in vigore il 19 novembre 2020 abroga il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986 (attività 75).
[5] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.
Vedi: Tabella elenco Attività Prevenzione Incendi e Regole tecniche
(N) Fonte CCTS e news aggiornata quanto prima, si riserva la correttezza e tempestività degli aggiornamenti.
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Collegati
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015
Decreto 14 febbraio 2020
ebook Codice Prevenzione Incendi (RTO)
Tabella Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151