GNL autotrazione/stoccaggi: Quadro normativo Prevenzione Incendi / Update Rev. 2.0 Marzo 2023
Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GNL autotrazione/stoccaggi: ID 9651 | Rev. 2.0 del 03.03.2023 / Documento completo allegato Quadro tecnico normativo generale sulla Prevenzione Incendi di Impianti di stoccaggio di GNL a servizio di Impianti di distribuzione GNC, GNL e GNC/GNL, con Circolari e Guide tecniche di riferimento VVF, nota Seveso. Documento aggiornato al 03 Marzo 2023 in seguito alla pubblicazione del Decreto 16 febbraio 2023 (GU n. 52 del 02.03.2023) modifiche alla RTV Impianti di distribuzione GNL (stoccaggio < 50 T) di cui al Decreto 30 giugno 2021 (GU n.166 del 13.07.2021). Excursus Sin dal 2013 per rispondere alle esigenze connesse alla diffusione capillare del GNL come combustibile per l’autotrazione in condizioni di sicurezza uniformi su tutto il territorio Nazionale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con Lettera Circolare Prot. N. 3819 del 21.03.2013, ha emanato la “Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione di progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione”. Nell’ottica di migliorare l’efficacia degli strumenti di progettazione antincendio in linea con l’evoluzione tecnologica e le nuove esigenze di riduzione dei costi e dell’ impatto ambientale, la Linea Guida è stata aggiornata nel 2015. Lettera Circolare n. 3819 del 21.03.2013, Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione di progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione. 2015 Circolare n. 5870 del 18/05/2015 - Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl, 1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione. (1) 2018 Circolare n. 12112 del 12/09/2018 (solo Stoccaggio GNL T > 50) 2020 (?) (1) Attualmente in fase di trasformazione da guida a regola tecnica - Vedi nota warning a seguire (*) Update 13.07.2021 Pubblicata RTV Decreto 30 giugno 2021 di cui a seguire 2021 Decreto 30 giugno 2021 2023 Decreto 16 febbraio 2023 Vedi testo consolidato DM 30 giugno 2021 modificato dal DM 16 Febbraio 2023 Altre GAS Naturale Decreto 24 maggio 2002 reca le norme di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione (GU n. 131 del 06.06.2002), successivamente modificato ed integrato con il decreto 28 giungo 2002, con il decreto 11 settembre 2008 e con il decreto 31 marzo 2014 (è prevista una sostanziale semplificazione per il self service non presidiato) GPL D.P.R n. 340 del 24 ottobre 2003 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione (G.U. n.282 del 4/12/2003) modificato ed integrato con Decreto 3 aprile 2007, (in G.U. 27/04/2007, n.97), Decreto 23 settembre 2008, (in G.U. 03/10/2008, n.232), Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in SO n.28, relativo alla G.U. 28/02/2009, n.49) Decreto 31 marzo 2014, (in G.U. 09/04/2014, n.83) e Decreto 20 Aprile 2018 (G.U. n.102 del 04/05/2018) Idrogeno Decreto 23 ottobre 2018 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (GU n.257 del 05 novembre 2018) Istanze PI Decreto 07 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (GU n. 201 del 29 agosto 2012) (*) Circolare M.I. n. 5870 del 18/05/2015 Con la Circolare Prot. n. 5870 del 18.05.15, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha divulgato due Guide Tecniche: 1. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo 1-gnl, 1-gnc e 1-gnc/gnl per autotrazione. (c.d. Impianti di distribuzione) La guida si applica agli impianti con serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 50t delle seguenti tipologie: 2. Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione. (c.d. Serbatoi) La guida tecnica si applica ai depositi di GNL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 50 t, per tutti gli usi, con la sola esclusione delle stazioni di rifornimento di gas naturale per autotrazione. (*) RTV GNL Impianti di distribuzione Update 13 Luglio 2021 Update 2 Ottobre 2019 CNVVF Fig. 1 - Schema norme Impianti di distribuzione GNL e Serbatoi stoccaggio GNL < 50 T / > 50 T (Circolare n. 5870 del 18.05.15-Parte 1) in RTV Decreto 30 giugno 2021 (*) Serbatoio criogenici fissi a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione < 50 T. (**) Per gli impianti di stoccaggio di GNL di capacità > 50 T (non distributori) vedasi Circolare n. 12112 del 12/09/2018 Normativa Nazionale GNL Impianti di distribuzione Attività 13b Cat. C DPR 151/2011 Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
Procedura ESAME PROGETTO + SCIA VVF / Visita Controllo Obbligatoria Normativa Europea GNL Autotrazione Sono di recente emanazione due norme ISO specifiche del settore autotrazione quali: Il GNL - Gas Naturale Liquefatto Il GNL - GAS NATURALE LIQUEFATTO è definito dalla Norma UNI EN ISO 14532 come una "miscela complessa di idrocarburi, composta principalmente da metano, ma che generalmente include, quantità sensibilmente minori di etano, propano e idrocarburi superiori e alcuni gas non combustibili come ad esempio azoto e anidride carbonica" Il Gas Naturale Liquefatto non è sinonimo di Gas Naturale, ma ne eredita gran parte delle caratteristiche chimico-fisiche. Liquido INCOLORE E INODORE Il vantaggio principale è che per la stessa quantità di gas, il volume occupato dal GNL è 600 volte inferiore al volume della stessa quantità in forma gassosa. La soluzione tecnologica che prevede un impianto di distribuzione di gas naturale realizzato mediante stoccaggio criogenico di metano liquido (GNL) risulta quindi innovativa per le stazioni di rifornimento carburante per le quali al momento la normativa antincendio contempla solamente l’utilizzo di metano allo stato gassoso prelevato da rete fissa o da carro bombolaio. L’innovazione tecnologica, di cui si occupa la presente circolare, consiste quindi nella possibilità di stivare il metano allo stato liquido refrigerato entro un serbatoio criogenico, che allo stato attuale è nella stragrande maggioranza dei casi realizzato in esecuzione fuori terra, nel quale il prodotto è mantenuto ad una pressione di pochi bar in condizioni di temperatura pari a -160° C. In buona sostanza l’innovazione dell’impianto (Figura 1), di cui si occupa la guida tecnica 2 della Circolare Prot. n. 5870 del 18.05.15, consiste nella sostituzione dell’allaccio a condotta/carro bombolaio con sistema comprendente il serbatoio di metano refrigerato del tipo fuori terra ed annessa linea di pompaggio sino al gassificatore. Schemi impianti GNL Figura 2 - Stazioni GNL Figura 3 - Stazioni L-GNC/GNL Decreto 30 giugno 2021 (Impianti di distribuzione con serbatoli stoccaggio < 50 T) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. (GU n.166 del 13.07.2021) Art. 2. Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti di cui all’art. 1 sono realizzati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione; 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni di cui all’art. 3 si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto: 2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all’art. 3 gli impianti fissi di distribuzione carburante che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco. 3. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli di cui al comma 2 devono adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell’allegato 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5. Ubicazione dell’impianto 1. Gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato. 2. Nell’ipotesi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente. 3. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti. 4. La rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche di cui ai commi 1 o 2, deve essere attestata dal comune o comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale. Art. 6. Impiego dei prodotti per uso antincendio 1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: a) identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili; 2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: 3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro. Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione di tipo L-GNL, L-GNC e LGNC/GNL alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto. 1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali Vedi testo consolidato DM 30 giugno 2021 modificato dal DM 16 Febbraio 2023 Stoccaggi GNL e Seveso (D.Lgs 105/15) La Circolare M.I. 5870/2015 si applica a stoccaggi di GNL non superiori a 50 T quindi sotto i valori di soglia di cui al D.Lgs 105/2015 (*) a tale proposito si veda Circolare n. 12112 del 12/09/2018 (Guida tecnica Impianti di stoccaggio di GNL VVF). (*) Soglie D.Lgs 105/2015 GNL Figura 4 - Allegato 1 - Parte 2 del D.Lgs. 105/2015 - Estratto Nella Figura 5 sottostante gli obblighi di PI e Seveso in relazione alla Capacità di stoccaggio del GNL del Serbatoio. Figura 5 - Obblighi PI e Seveso in relazione alla Capacità di stoccaggio del GNL Controlli previsti (non esaustivo)
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