Proroga normativa antincendio scuole e asili: DL 198/2022 Milleproroghe 2023 (Conv. L. 14/2023)
Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Proroga antincendio scuole/asili: L. 14/23 Conv. Milleproroghe 2023 ID 18512 | 01.03.2023 / In allegato La Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto milleproroghe 2023) proroga ulteriormente il termine di adeguamento alla normativa antincendio per: (il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 aveva apportato proroga fino solo al 31 dicembre 2023). Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Conv. Milleproroghe 2023 Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito 5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»; b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024» Il DL 244/2016 così leggasi: Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024. 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. Vedasi Documenti aggiornati L. n. 14/2023 Conv. Decreto milleproroghe 2023 Vedi Vedi Matrice revisioni
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