Disciplina semplificata gestione terre e rocce da scavo: nuovo Decreto previsione PNRR 3
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30 Novembre 2024 | ||
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Decreto disciplina gestione terre/rocce scavo / Nuovo da PNRR3 ID 19069 | 26.02.2023 / In allegato Il Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 (PNRR 3) prevede all'Art. 48 l'emanazione di un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica. Tale Decreto abrogherà il precedente D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n. 120 / Previsione abrogazione Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU n.183 del 07.08.2017) Il nuovo Decreto dovrà essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13: - termine ultimo della Legge di conversione del Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13: 20 Aprile 2023 Il Decreto di semplificazione per la gestione delle terre e delle rocce da scavo dovrà fare riferimento a: Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; 2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR. 3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13 / DL PNRR 3 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (GU n.47 del 24.02.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/2023 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
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