DL n. 144/2022 Aiuti ter: Procedimenti autorizzati PNGR / Note
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30 Novembre 2024 | ||
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DL n. 144/2022 Aiuti ter: Procedimenti autorizzati PNGR / Note ID 17683 | 23.09.2022 / In allegato Nota completa DL n. 144/2022 Aiuti ter: Procedimenti autorizzati Programma nazionale gestione rifiuti e istituzione Organismo di vigilanza. Il Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144, c.d. "Decreto-Legge Aiuti ter", Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato in GU n. 223 del 23.09.2022, all'articolo 22, dispone che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198 bis del TUA, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 198 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l’autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Modifica art. 206-bis TUA Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L’Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro il 24 ottobre 2022, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell’Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Collegati |
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