Metalli ferrosi - materia critica: esportazione previa notifica | Novità DL 21/2022 - Rev. 3.0 del 23 Settembre 2022
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30 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
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Metalli ferrosi: esportazione previa notifica | Novità DL 21/2022 ID 16171 | Rev. 3.0 del 23.09.2022 / Scheda completa allegato Il Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 (conversione in Legge 20 maggio 2022 n. 51), misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (in GU n.67 del 21.03.2022), in vigore dal 22 marzo 2022, prevede all'art. 30 che, i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, Con successivo DPCM sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l’obbligo di notifica è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione. Update 23.09.2022 Vedi Modulo Notifica ex Art. 30 DL 21 del 22 marzo 2022 Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 (conversione in Legge 20 maggio 2022 n. 51) In rosso le modifiche apportate dalla Legge di conversione Legge 20 maggio 2022 n. 51 In verde le modifiche apportate dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 In arancione le modifiche apportate dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142 Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche 1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l’interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall’operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica di cui al comma 2. 2. Le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare, I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l’obbligo di notificare, almeno dieci giorni venti giorni prima dell’avvio dell’operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell’operazione. [...] [...] 4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 30 settembre 2022 31 31 dicembre 2022. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Matrice Revisioni
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